Legge sulla giurisdizione amministrativa contenziosa

Qual è la giurisdizione contenzioso-amministrativa?

La Giurisdizione Contenzioso-Amministrativa (LJCA) è il ramo del Potere Giudiziario che si occupa della conoscenza e del controllo di tutti i processi relativi all'applicazione della Legge, cioè quello che fa riferimento al set normativo destinato al controllo di legalità rispetto all'azione amministrativa e, l'assoggettamento di tale attività alle finalità che la giustificano, nonché l'attenzione di tutte quelle risorse degli amministrati che procedono contro le deliberazioni dell'amministrazione che ritengono ingiuste.

Pertanto, la Giurisdizione del Contenzioso Amministrativo è istituita al fine di giudicare le controversie amministrative e le controversie che sorgono rispetto all'attività degli enti pubblici e di quei soggetti privati ​​che sono incaricati di svolgere le diverse funzioni interne dei diversi organi corrispondenti allo Stato. .

A seconda dei paesi, una parte dell'amministrazione della giustizia può corrispondere, come nel caso della Spagna, o può anche appartenere a un alto organo amministrativo, generalmente un Consiglio di Stato, come nel caso della Francia.

Come viene rappresentata la giurisdizione amministrativa contenziosa e quali sono le sue azioni?

Nella giurisdizione amministrativa contenziosa, lo Stato è rappresentato principalmente dal autorità amministrativa, e nel suo funzionamento relativo alle persone fisiche, vengono compiuti due tipi di atti, che sono:

  • Atti di gestione: Sono quegli atti in cui lo Stato agisce come persona giuridica, come soggetto di diritto privato, questa azione può avvenire attraverso la celebrazione di accordi o contratti. L'autorità amministrativa è soggetta alla magistratura, come nel caso delle persone fisiche.
  • Atti di autorità: Sono quegli atti eseguiti dallo Stato attraverso l'autorità, cioè le azioni possono essere compiute "Comandare, vietare, consentire o sanzionare". In questi casi, l'autorità è soggetta solo alla Legge, salvo che con gli atti applicati può ledere i diritti politici o civili delle persone, è allora che l'atto stesso diventerebbe un atto illegale o abusivo e, quindi, quindi, sarebbe soggetto a reclamo.

L'affermazione fatta dall'individuo sugli atti illegali o abusivi dell'autorità dell'Amministrazione dinanzi al Potere Giudiziario, è ciò che è noto come "Contenzioso amministrativo". Si riassume quindi, che questo atto è la controversia tra l'Autorità Amministrativa (Stato) con individui.

Quali leggi regolano la giurisdizione amministrativa contenziosa?

Il controllo giudiziario degli atti e dei regolamenti generati dalla Pubblica Amministrazione in Spagna è garantito dall'articolo 106.1 della Costituzione spagnola.

Questo articolo 106.1 della Costituzione spagnola è quello che stabilisce che "I tribunali" possono controllare il potere di regolamentazione e quindi la legalità che corrisponde all'azione amministrativa, nonché la sua sottomissione agli scopi che lo giustificano.

Ai sensi della Legge 29/1998, del 13 luglio, che disciplina la giurisdizione contenzioso-amministrativa, indica nel suo Art. 1., che le Corti e i Tribunali sono incaricati dell'ordinamento contenzioso-amministrativo e che, pertanto, devono conoscere il pretese che si deducono in relazione all'azione delle corrispondenti Pubbliche Amministrazioni che sono soggette al Diritto Amministrativo, rispetto alle disposizioni generali di rango inferiore alla Legge ed anche, alla Legge legislativa quando queste sono superate in termini di limiti della delegazione.

Da chi è composta la Pubblica Amministrazione?

Ai sensi dell'Art. 2., della Legge 29/1998, del 13 luglio, Disciplina del Foro Contenzioso-Amministrativo, si intendono per effetti delle Pubbliche Amministrazioni:

  • L'Amministrazione Generale dello Stato.
  • Le amministrazioni delle comunità autonome.
  • Gli Enti che compongono l'Amministrazione locale
  • Enti di diritto pubblico dipendenti o legati allo Stato, alle Comunità autonome o agli Enti locali.

Chi compone l'ordine giurisdizionale contenzioso-amministrativo?

È composto dai seguenti corpi:

  • Tribunali contenziosi-amministrativi.
  • Tribunali di centrale del contenzioso-amministrativo.
  • Camere contenzioso-amministrative delle Corti superiori di giustizia.
  • Camera contenziosa-amministrativa del tribunale nazionale.
  • Camera contenziosa. Amministrativa della Corte Suprema.

Quali sono i poteri che corrispondono ai tribunali contenzioso-amministrativo?

Le competenze dei tribunali contenzioso-amministrativo, che sono tribunali unipersonali, sono le seguenti:

  • Ricorso di tipo contenzioso-amministrativo che ha relazione con la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, gli elementi regolamentati e la decisione dei risarcimenti che stavano venendo legati agli atti del Governo o dei Consigli direttivi delle Comunità autonome, indipendentemente dal fatto che si trattasse la natura di questi atti.
  • I rispettivi contratti amministrativi e atti di preparazione e aggiudicazione degli altri contratti che sono soggetti alla normativa in materia di appalti delle Pubbliche Amministrazioni.
  • Per quanto riguarda gli atti e le disposizioni degli Enti di diritto pubblico, adottati nel rispettivo esercizio delle pubbliche funzioni.
  • Ciò che corrisponde agli atti amministrativi di controllo o vigilanza che sono dettati dall'Amministrazione concedente, rispetto a quelli dettati dai concessionari di pubblici servizi che comportano l'esercizio dei poteri amministrativi loro conferiti.
  • La responsabilità patrimoniale delle Pubbliche Amministrazioni, indipendentemente dalla natura dell'attività o dal tipo di rapporto che ne deriva, e per tale motivo non possono essere citate dinanzi alle ordinanze giurisdizionali civili o sociali.
  • E tutte le altre questioni che sono correlate o espressamente attribuite dalla Legge.

All'interno della giurisdizione contenziosa quali atti sono esclusi?

Le seguenti questioni sono escluse dall'ordinanza contenziosa giurisdizionale:

  • Quelli attribuiti alle ordinanze giurisdizionali civili, penali e sociali, anche se attinenti alla corrispondente attività con la Pubblica Amministrazione.
  • Per quanto riguarda l'appello militare contenzioso-amministrativo.
  • In merito ai conflitti di giurisdizione tra le Corti e Tribunali e la rispettiva Pubblica Amministrazione, nonché i conflitti di potere insorti tra organi della stessa Amministrazione.

Quali sono i termini per la presentazione del ricorso?

I termini per la presentazione del ricorso contenzioso-amministrativo sono i seguenti:

  • Atti espressi: Sono due (2) mesi dal giorno successivo alla pubblicazione del corrispondente provvedimento impugnato o alla notifica o pubblicazione dell'atto, entro il quale deve essere conclusa, se espressa, la procedura amministrativa.
  • I presunti atti: detti silenzi amministrativi, in cui sono previsti sei (6) che verranno conteggiati per il richiedente e per le altre eventuali parti interessate. Dal giorno successivo per tutti coloro che, secondo le loro specifiche normative, si verifica il presunto atto amministrativo.

È interessante notare che la Corte Costituzionale Piena (TC) nella sentenza del 10 aprile 2014, ha stabilito chiaramente che quando l'Amministrazione respinge una petizione di un individuo a causa del silenzio amministrativo, non vi è alcun termine per presentare un ricorso dinanzi al contenzioso-amministrativo giurisdizione.

Contenzioso-amministrativo ricorso per ricorso in appello.

Nel caso particolare in cui il ricorso contenzioso-amministrativo sia diretto contro un'azione, infatti, il termine corrispondente per tale procedimento sarà di 10 giorni specificatamente conteggiati dal giorno successivo alla fine del periodo stabilito dall'art. 30, in cui è precisato che l'interessato può formulare la richiesta all'Amministrazione facente causa, intimandone la cessazione.

Se, al contrario, l'avviso non è stato formulato o seguito entro dieci (10) giorni dalla presentazione della richiesta, si può dedurre direttamente un ricorso contenzioso-amministrativo, se il caso è che non vi era alcun requisito, il il termine sarà di trenta (30) giorni a decorrere dal giorno in cui effettivamente è iniziata l'azione amministrativa.