LEGGE 1/2022, del 7 aprile, che modifica la legge 16/2018




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sommario

A nome del Re e in qualità di Presidente della Comunità Autonoma d'Aragona, promulgo questa Legge, approvata dal Parlamento d'Aragona, e ne ordino la pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale d'Aragona" e nella "Gazzetta Ufficiale di Stato", tutte le ciò secondo quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto di Autonomia d'Aragona.

PREAMBOLO

Articolo 71.52. dello Statuto di Autonomia d'Aragona attribuisce alla Comunità Autonoma la competenza esclusiva in materia di Sport, in particolare la sua promozione, la regolamentazione della formazione sportiva, l'equilibrata pianificazione territoriale degli impianti sportivi, la promozione dell'ammodernamento e dell'alta prestazione sportiva, nonché la prevenzione e il controllo della violenza nello sport.

Sulla base di questa competenza, le Cortes d'Aragona hanno approvato la legge 16/2018, del 4 dicembre, sull'attività fisica e lo sport in Aragona ("Bollettino ufficiale d'Aragona", numero 244, del 19 dicembre 2018).

In relazione agli articoli 6.bb), 80, 81, 82, 101.1.h) e 101.1.x), 102.q) e 103.b) della citata legge, lo Stato esprime discrepanze sulla sua costituzionalità, ritiene di regolamentato in tutti gli aspetti che eccedono l'ambito di competenza della Comunità Autonoma d'Aragona.

Alla luce di tali discrepanze, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2 della Legge Organica 2/1979, del 3 ottobre, della Corte Costituzionale, la Commissione Bilaterale di Cooperazione Aragona-Stato si è riunita per studiare e proporre la soluzione delle discrepanze di competenza manifestate in in relazione agli articoli citati.

Il 29 luglio 2019 la Commissione Bilaterale di Cooperazione Aragona-Stato raggiunge un accordo con il quale il Governo di Aragona si impegna a promuovere la modifica, nei termini espressamente concordati, dell'articolo 81 nelle sue sezioni 4 e 6, dell'articolo 6.bb ) e l'articolo 101.1.x) della legge 16/2018, del 4 dicembre, sull'attività fisica e lo sport in Aragona.

In virtù dell'accordo raggiunto, con il quale entrambe le parti hanno convenuto di considerare le discrepanze espresse, la Legge 16/2018, del 4 dicembre, sull'Attività Fisica e Sport d'Aragona, è modificata, nei termini concordati nell'ambito dello Stato Bilaterale Aragona-Stato Commissione di cooperazione del 29 luglio 2019.

Per contro, in accordo con quanto concordato con l'Amministrazione Generale dello Stato nella citata Commissione Bilaterale, in quanto richiama la limitazione di applicazione della Legge 16/2018, del 4 dicembre, all'ambito territoriale della Comunità Autonoma di Aragona, si è ritenuto opportuno circoscrivere le restrizioni previste dall'articolo 30 della Legge, in materia di diritti di formazione e ritenzione, a quei casi in cui un atleta di età inferiore ai 16 anni sottoscrive una licenza sportiva con un altro ente sportivo dell'Autonoma Comunità d'Aragona.

Infine, l'articolo 83 della Legge, relativo al volontariato sportivo, prevede, nel suo primo comma, che per l'esercizio delle attività di volontariato sportivo e per l'attività fisica di natura tecnica, direttamente connessa all'esecuzione dei movimenti, si presume che il la stessa competenza che è richiesta dall'articolo 81 per i casi in cui tali attività sono svolte professionalmente. A questo proposito, va tenuto conto del notevole costo economico e di tempo connesso all'assunzione dell'educazione sportiva ufficiale, che può disincentivare l'esercizio dell'attività di volontariato sportivo, con le gravi conseguenze sociali che ciò comporta, riducendo sensibilmente la pratica sportiva di alcuni settori della la popolazione. Per tale motivo, si ritiene opportuno, nei casi in cui l'attività sia prevalentemente rivolta a soggetti iscritti ad un ente sportivo, che un'adeguata formazione federativa, preventivamente comunicata alla competente Direzione Generale in materia di Sport, valga ugualmente per coloro persone che lo guideranno.

Al riguardo, e per quanto riguarda la pratica dell'attività fisica da parte delle persone con disabilità, si deve tener conto che la Federazione sportiva aragonese per le persone con disabilità, prevista dall'articolo 57 della Legge, non è ancora costituita. Per tale motivo, e fintanto che tale federazione non sarà costituita, la formazione di coloro che andranno ad indirizzare la propria attività di volontariato sportivo verso persone con qualche tipo di disabilità potrà essere impartita dagli enti sportivi aragonesi in cui si andranno a svolgere l'attività. Il contenuto di tale formazione deve essere altresì preventivamente comunicato alla competente Direzione Generale dello Sport.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 37 della Legge 2/2009, dell'11 maggio, del Presidente e del Governo dell'Aragona, il progetto preliminare di legge è stato informato dalla Segreteria Tecnica Generale del Dipartimento dell'Istruzione, Cultura e Sport e da la direzione generale dei servizi legali.

Articolo unico Modifica della Legge 16/2018, del 4 dicembre, sull'attività fisica e sportiva in Aragona

6. È modificata la sezione bb) dell'articolo XNUMX, che ora assume la seguente formulazione:

  • bb) Sviluppare i meccanismi necessari che vietino la pubblicità su squadre, strutture, sponsorizzazioni o simili di tutti i tipi di scommesse sportive all'interno della Comunità Autonoma d'Aragona e qualsiasi tipo di attività connessa alla prostituzione. Tale divieto riguarderà tutte le categorie sportive e sarà applicabile purché l'ente in questione abbia la sede legale in Aragona e la competizione, l'attività o l'evento sportivo sia locale, provinciale o regionale in Aragona.

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Dietro. Sono modificati i commi 1 e 2 dell'articolo 30, così formulati:

Articolo 30 Diritti di formazione

1. Nel caso di atleti di età inferiore a 16 anni, ea garanzia della tutela dell'interesse superiore del minore, il diritto di ritenzione o formazione, o qualsiasi altro tipo di compenso economico, non possono essere richiesti quando firmano una licenza con un altro sport ente della Comunità Autonoma d'Aragona.

2. Il Direttore Generale preposto allo Sport vigila sull'osservanza da parte degli Enti sportivi aragonesi di tale obbligo, ea tal fine devono collaborare le Federazioni sportive, che in ogni caso informeranno lo stesso Direttore Generale quando avranno prove o indicazioni del loro adempimento. conformità

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Molto. Viene modificato il comma 4 dell'articolo 81, che assumerà ora la seguente dicitura:

4. Per l'esercizio della professione di direttore sportivo sarà necessario accreditare la competenza richiesta per tali funzioni attraverso i corrispondenti titoli ufficiali o attestati di professionalità.

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Quattro. Viene modificato il comma 6 dell'articolo 81, che assumerà ora la seguente dicitura:

6. Nel caso in cui l'attività professionale sia svolta rigorosamente nell'ambito della preparazione, del condizionamento o della prestazione fisica nei confronti degli atleti e delle squadre, sarà necessario dimostrare la competenza richiesta per tali funzioni mediante le corrispondenti qualifiche ufficiali o attestati di professionalità.

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Cinque. Viene modificato il comma 1 dell'articolo 83, che assumerà ora la seguente dicitura:

1. L'esercizio delle attività di volontariato sportivo e per l'attività fisica di natura tecnica, direttamente connessa all'esecuzione dei movimenti, richiedono la stessa competenza raccolta negli articoli precedenti, al fine di garantire l'adeguata pratica delle attività fisiche e sportive in le necessarie condizioni di sicurezza ed efficienza.

Tuttavia, le attività sportive fisiche con sanzioni ricreative e senza scopo di lucro possono essere condotte anche da volontari che hanno una formazione federale nella modalità o specialità sportiva corrispondente, purché queste attività siano rivolte principalmente a persone che sono membri di un ente. La formazione sarà finalizzata, fondamentalmente, a garantire l'incolumità dei partecipanti. Prima di poterla distribuire, le Federazioni devono comunicarne il contenuto al Direttore Generale competente in materia di Sport. Allo stesso modo devono essere notificate a detta direzione generale le persone che conseguiranno la corrispondente qualifica federativa.

Finché non sarà costituita la Federazione sportiva aragonese per le persone con disabilità prevista dall'articolo 57 della presente legge, la formazione di coloro che intendono indirizzare la propria attività di volontariato sportivo a persone con qualche tipo di disabilità può essere distribuita, a condizioni di cui al comma precedente, dagli enti sportivi aragonesi nei quali andranno a svolgere l'attività.

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sei. È modificata la lettera x) dell'articolo 101.1, che assumerà ora la seguente dicitura:

  • x) L'inserimento di pubblicità di scommesse sportive di ogni genere nella Comunità Autonoma d'Aragona e di ogni genere di attività connessa alla prostituzione, in squadre, strutture, sponsorizzazioni o simili in qualsiasi tipo di competizione, attività o evento sportivo, se e quando l'ente in questione ha la sede legale in Aragona e la competizione, l'attività o l'evento sportivo è locale, provinciale o regionale in Aragona.

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Disposizione finale unica Entrata in vigore

Questa legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale d'Aragona".

Pertanto, ordino a tutti i cittadini ai quali questa legge si applica, di osservarla, e ai tribunali e alle autorità competenti, di farla rispettare.