LEGGE FORALE 10/2022, del 7 aprile, modifica della Legge Forale

Dodicesima disposizione aggiuntiva.– Incentivi fiscali per il patrocinio ambientale

1. Le donazioni effettuate agli enti beneficiari che siano state ottenute dall'ufficio competente in materia ambientale e il riconoscimento obbligatorio del regime previsto dal presente provvedimento godranno inoltre delle agevolazioni fiscali ivi previste.

2. A tal fine, i soggetti beneficiari saranno quelli in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) Essere entità senza sanzioni lucrative. In ogni caso fondazioni, associazioni dichiarate di pubblica utilità, organizzazioni non governative ambientaliste iscritte all'albo delle organizzazioni non governative del ministero competente in materia, cooperative di consumatori legate all'energia iscritte all'Albo delle cooperative di Navarra, nonché come le federazioni e le associazioni di tutti i suddetti enti.
  • b) Che tra queste sanzioni rientrano la conservazione della natura e la tutela dell'ambiente, l'educazione ambientale, il volontariato ambientale, la lotta al cambiamento climatico o la transizione energetica.
  • c) aver svolto attività in Navarra negli ultimi 4 anni antecedenti la richiesta di cui al punto 3, in una delle aree di cui alla lettera b). In ogni caso, si ritiene che gli enti che hanno ricevuto un sussidio dalle Pubbliche Amministrazioni della Navarra in ciascuno di quegli anni abbiano svolto attività in Navarra negli ultimi 4 anni.
  • d) Destinare almeno il 70 per cento degli affitti e delle rendite percepite, detrarre le spese per ottenerlo, alle multe di interesse generale, e il ristorante ad aumentare la dotazione o le riserve patrimoniali entro un periodo massimo di 100 anni dal suo ottenimento.
  • e) Rispettare gli obblighi di trasparenza previsti per gli enti che beneficiano di agevolazioni pubbliche.

3. I soggetti interessati devono chiedere alla Direzione competente per le questioni ambientali, secondo il modello approvato dal preposto a tale funzione, l'accesso al regime previgente del presente provvedimento aggiuntivo, allegando, ove opportuno, la domanda con la documentazione che dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al punto 2.

Non sarà necessario fornire documentazione comprovante la sussistenza di tali requisiti quando il rispetto di uno qualsiasi di essi sia desunto dall'iscrizione in un Registro dipendente da una Pubblica Amministrazione, dal ricevimento di sovvenzioni dalle Pubbliche Amministrazioni della Navarra o dalla documentazione già forniti a qualsiasi Pubblica Amministrazione nell'ambito di qualsiasi procedura o formalità, nel qual caso sarebbe sufficiente indicare la relativa procedura o Registro.

4. I soggetti beneficiari delle donazioni, una volta che hanno avuto accesso al sistema previsto dal presente provvedimento aggiuntivo, devono richiedere al dipartimento responsabile dell'ambiente, nei primi otto mesi dell'anno successivo, il mantenimento di detto sistema secondo il modello che Approvare il responsabile di detto dipartimento. Entro tale termine, inoltre, i soggetti che detengono la rappresentanza di detti enti presenteranno una dichiarazione responsabile del mantenimento dei requisiti stabiliti nella sezione 2, corredata dei conti dell'ente, a meno che questi non siano stati presentati alla funzione competente in materia tributaria in ottemperanza alla normativa tributaria.

La funzione responsabile dell'ambiente è responsabile della verifica del rispetto dei requisiti stabiliti.

5. Il capo del Direttore Generale competente in materia ambientale risolve le richieste di cui ai punti 3 e 4.

Al medesimo soggetto che corrisponde a deliberare, ove opportuno, la revoca dell'accesso al regime previsto dal presente provvedimento aggiuntivo, quando si accerti la sussistenza di uno qualsiasi dei requisiti.

Il termine massimo entro il quale la suddetta delibera deve essere emanata e notificata è di tre mesi. La scadenza del termine massimo senza aver notificato una delibera espressa, legittima i soggetti che hanno presentato richiesta di sentire il presunto per silenzio amministrativo.

Il periodo massimo entro il quale la procedura di revoca della delibera di accesso deve essere deliberata e notificata è di tre mesi. In caso di scadenza del termine massimo senza aver comunicato espressa delibera della scadenza.

6. I contribuenti dell'Irpef delle persone fisiche che effettuano donazioni agli enti beneficiari avranno diritto a detrarre dalla quota d'imposta 80 per 100 dei primi 150 euro delle somme donate in virtù di donazioni inter vivos irrevocabili, pure e semplici, nonché gli importi corrisposti in virtù degli accordi di collaborazione stipulati con gli enti di cui al comma 2, che servono a finanziarli o, se del caso, a finanziare attività degli stessi. Le importazioni superiori a 150 euro vengono solitamente detratte da 35 per 100. C'è un limite di 150 euro per operare per un materiale passabile e in questo periodo obbligatorio.

Nel caso di prestazione di servizi a titolo gratuito, la base per la detrazione sarà il costo delle spese sostenute, senza tener conto del margine di guadagno.

La base della detrazione è computata ai fini del limite di cui all'articolo 64.1 del Testo unico della legge forale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

7. I contribuenti della Corporation Tax che effettuano donazioni o versano somme agli enti beneficiari nei casi, con i requisiti e per le sanzioni stabilite nella sezione precedente, godranno dei seguenti benefici fiscali:

  • a) Per la determinazione della base imponibile, le importazioni delle somme donate saranno considerate deducibili.
  • b) Inoltre, avrò diritto di detrarre la quota liquida dell'Imposta pari al 20% degli importi importati dalle somme donate.
    L'importo della voce deducibile nella base imponibile non può superare il maggiore dei seguenti limiti:
    • 1. 30% della base imponibile ante tale riduzione e, ove opportuno, di cui agli articoli 100, 37, 42 e alla decima disposizione aggiuntiva della presente legge forale, come ad esempio l'articolo 47 della legge forale 17/8, del maggio 2014 16, che disciplina il mecenatismo culturale ei suoi incentivi fiscali nella Comunità Autonoma di Navarra.
    • 2. 3 per 1000 del fatturato netto.

Dal canto suo, la detrazione del corrispettivo sarà effettuata secondo quanto previsto dalla normativa sull'Imposta sulle Società e conteggerà gli effetti del limite previsto dall'articolo 67.4 della Legge Forale 26/2016, dell'Imposta sulle Società.

8. Le Agevolazioni Fiscali stabilite nella presente disposizione aggiuntiva saranno incompatibili, per le stesse importate, con le restanti di quelle stabilite dalla presente legge regionale.

9. L'applicazione di tali agevolazioni fiscali sarà subordinata al possesso dei seguenti requisiti da parte degli enti beneficiari:

  • a) Che provino, mediante le corrispondenti attestazioni, la realtà delle donazioni o delle somme corrisposte in virtù dei contratti di collaborazione, quale loro effettiva destinazione al finanziamento degli enti o, ove opportuno, delle attività ospitate.
  • b) Informare l'Amministrazione Tributaria, nei modelli e nei termini previsti dalla normativa fiscale, del contenuto delle certificazioni rilasciate.

10. Entro la fine di ogni anno, il dipartimento responsabile dell'ambiente trasmette all'amministrazione fiscale l'elenco dei soggetti beneficiari che soddisfano i requisiti stabiliti nella presente disposizione aggiuntiva.