LEGGE 6/2023, del 3 maggio, modifica della Legge 8/2022




Il Consulente Legale

sommario

Presidente del governo della Catalogna

Gli articoli 65 e 67 dello Statuto prevedono che le leggi della Catalogna siano promulgate, a nome del re, dal presidente della Generalitat. In conformità a quanto sopra, promulgo quanto segue

ley

preambolo

L'aran è una realtà occitana dotata di una propria identità, con diverse manifestazioni, tra cui l'identità linguistica, poiché lo Statuto di autonomia della Catalogna riconosce l'aran come lingua del suo territorio. Tale singolarità è oggetto di particolare tutela mediante il regime giuridico speciale previsto dagli artt. 11.2, 36.3 e 94.1 dello Statuto. Questo mandato statutario si compie con l'approvazione della Legge 35/2010, del 1° ottobre, sull'occitano, arans in Arn, e della Legge 1/2015, del 5 febbraio, sul regime speciale dell'Arn.

La legge 35/2010, nella prima disposizione aggiuntiva, stabilisce che essa ha carattere di legge fondamentale di sviluppo dello Statuto e si integra, quanto all'ARN, nel regime speciale di questo territorio di cui agli articoli 11 e 94 del Codice Statuto. Parimenti, per quanto riguarda la lingua aranese, l'articolo 1.1 determina che l'oggetto di detta legge è la protezione in Catalogna dell'occitano, chiamato Arans in Arn, come lingua madre di questo territorio, in tutte le aree e settori, la promozione, la diffusione e la conoscenza di questa lingua e la regolamentazione del suo uso ufficiale. L'articolo 13.1 afferma che l'arans, in quanto lingua propria di Arn, è la lingua veicolare e la lingua di apprendimento abituale nei centri educativi di Arn, in conformità con le disposizioni del regolamento generale sull'istruzione. L'articolo 14.1 prevede che l'amministrazione competente in materia di istruzione regoli e organizzi l'uso della lingua propria dell'Arn come lingua veicolare e di apprendimento abituale dell'educazione infantile nell'Arn, nell'ambito del regolamento generale dell'istruzione della Generalitat. E l'articolo 14.2 stabilisce che l'arans deve essere usato normalmente come lingua veicolare e lingua di apprendimento abituale nell'istruzione primaria e secondaria in Arn, in conformità con i regolamenti sull'istruzione generale della Generalitat.

La legge 1/2015, nel preambolo, stabilisce che l'occitano, nella sua varietà aranese, è la lingua propria dell'Arn ed è uno dei pilastri e uno dei tratti fondamentali che costituiscono l'identità aranese, e lo include nel fatto occitano nazionale. Il tratto caratteristico dell'arans come lingua veicolare descritto nella Legge 35/2010 è nuovamente presente nella Legge 1/2015. In particolare, l'articolo 8.1.c stabilisce che è la lingua normalmente utilizzata come lingua veicolare e di apprendimento nei centri educativi dell'Arn.

Anche il regolamento generale sull'istruzione della Catalogna riconosce l'arano come lingua veicolare e di apprendimento. In particolare, la legge 12/2009, del 10 settembre, sull'istruzione, che all'articolo 11.1 stabilisce, come regola generale, che il catalano, in quanto lingua della Catalogna, è la lingua normalmente usata come lingua veicolare e di apprendimento, disciplina anche espressamente gli aran. L'articolo 17.1 stabilisce che l'occitano, noto come Aran in Arn, è la lingua madre di questo territorio, in conformità con l'articolo 6.5 dello Statuto, e come tale è la lingua veicolare e la lingua di apprendimento abituale nei centri educativi in ​​Arn. Inoltre, l'articolo 17.2 aggiunge che tutti i riferimenti fatti nel titolo II della legge 12/2009 al catalano come lingua dell'educazione in Catalogna devono essere estesi alle arans per i centri educativi in ​​Arn.

I regolamenti catalani recentemente approvati riguardano anche l'uso delle lingue nell'istruzione non universitaria. Il Decreto Legge 6/2022, del 30 maggio, nella motivazione, evidenzia l'importanza del progetto linguistico dei centri educativi, al punto da considerarlo l'elemento centrale del modello linguistico della scuola, e recepisce anche quanto stabilito dall'art. Legge 14/12, che stabilisce che i centri pubblici e privati ​​con fondi pubblici devono predisporre, nell'ambito del progetto educativo, un progetto linguistico che preveda il trattamento delle lingue nel centro. Tenuto conto di tale contesto, detto decreto-legge mira a stabilire i criteri applicabili alla predisposizione, approvazione, validazione e revisione dei progetti linguistici dei centri educativi pubblici e dei centri di formazione permanente con fondi pubblici, a fissarli in relazione alla l'organizzazione dell'insegnamento e l'uso delle lingue ufficiali in ogni centro. Nella disciplina di tali criteri, la singolarità dell'Arn è stata presentata dal punto di vista linguistico e ad essa fa riferimento l'articolo 2009 e la terza disposizione aggiuntiva, la quale stabilisce che nel territorio dell'Arn i progetti linguistici devono tenere arans , come lingua veicolare propria di Arn e come lingua veicolare e di apprendimento abituale nei suoi centri educativi, in conformità con le normative regolamentari. La trattazione dell'arans, poi, coincide pienamente con quella delle leggi del regime speciale dell'Arn, dell'occitano e dell'educazione: la qualificazione dell'arans, nel territorio dell'Arn, come propria lingua e, per adesione, come veicolo veicolare lingua e l'apprendimento abituale nei loro centri educativi.

Il Parlamento della Catalogna approva la legge 8/2022, del 9 giugno, sull'uso e l'apprendimento delle lingue ufficiali nell'istruzione non universitaria. L'articolo 2.1 di tale legge stabilisce che il catalano, in quanto lingua madre della Catalogna, è la lingua normalmente utilizzata come lingua veicolare e di apprendimento del sistema educativo e la lingua di uso normale nell'accoglienza degli studenti neoarrivati. La legge 8/2022 tiene conto anche della singolarità linguistica dell'Arn, tanto che nell'unico provvedimento aggiuntivo stabilisce che nei centri educativi dell'Arn i progetti linguistici devono garantire l'apprendimento e l'uso curriculare e didattico abituale dell'Arans, la propria lingua. di questo territorio, secondo quanto previsto dal regolamento. Tuttavia, le caratteristiche degli arans che derivano dalla legge 8/2022 differiscono parzialmente da quelle delle norme citate nei commi precedenti, tra cui il decreto legge 6/2022. Detta legge non riconosce espressamente la condizione dell'arans come lingua veicolare e apprendimento abituale nell'insegnamento dei centri educativi dell'Arn, in quanto non esplicita il legame tradizionale che la legislazione catalana che ha analizzato stabilisce tra il riconoscimento della carattere della lingua di arans e il suo carattere di lingua veicolare e apprendimento abituale nel campo dell'istruzione.

Per questo motivo, per garantire la certezza del diritto ed evitare fraintendimenti in relazione alla sopravvivenza dell'arans come lingua veicolare e all'apprendimento abituale nei centri educativi dell'Arn, si ritiene necessario modificare la legge 8/2022 nello specifico riferimento all'uso e all'apprendimento da gli aranes nell'istruzione non universitaria.

Articolo unico Modifica della disposizione aggiuntiva della Legge 8/2022

La disposizione aggiuntiva della legge 8/2022, del 9 giugno, sull'uso e l'apprendimento delle lingue ufficiali nell'istruzione non universitaria, è modificata ed è formulata come segue:

Nei centri educativi dell'Arn, i progetti linguistici devono garantire l'apprendimento e l'uso curriculare e didattico abituale dell'Arans, come lingua di questo territorio e come lingua veicolare, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

LE0000730561_20230506Vai a Norma interessata

disposizioni finali

Primi effetti economici e di bilancio

I precetti che comportano eventualmente oneri a carico del bilancio della Generalitat o diminuzione delle entrate producono effetti dall'entrata in vigore della legge di bilancio corrispondente all'anno di bilancio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio corrispondente all'anno immediatamente successivo all'entrata in vigore in vigore della legge di bilancio.

Seconda entrata in vigore

Questa legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Generalitat de Catalunya.

Pertanto, ordino che tutti i cittadini ai quali è applicabile questa legge collaborino al suo rispetto e che i tribunali e le autorità competenti la facciano rispettare.