Il TS annulla i monopoli dei corsi per il recupero dei punti delle carte Legal News

La Suprema Corte ha confermato, con una recente sentenza, la nullità dell'istituzione dei monopoli territoriali per l'erogazione dei corsi per il recupero dei punti tessera.

Unione Europea

A seguito della recente sentenza della Suprema Corte di Giustizia del 23 gennaio 2023 che risponde alla pregiudizievole questione sollevata dalla Suprema Corte in relazione all'adeguamento all'ordinamento comunitario della disciplina spagnola dei corsi di sensibilizzazione e rieducazione stradale, la Camera ha Confermato l'annullamento concesso con sentenza del Tribunale Nazionale del 28 novembre 2018 sia del bando di gara della "Concessione di gestione dei corsi di sensibilizzazione e rieducazione stradale per il recupero del credito della patente di guida: 5 lotti", svolto per DG Traffico, in base alla delibera del TACRC che, soppesando in parte la stima dell'apposito ricorso in materia di appalto promosso contro il bando e gli Atti di Gara, aveva fagocitato l'affidamento delle corse mediante contratto di concessione di pubblico servizio.

Inoltre, ha anche dichiarato la nullità del comma dell'ap. 9 dell'Ordinanza INT/2596/2005, che ha sostenuto il bando, secondo cui «Tali corsi sarebbero svolti da Centri la cui gestione sarebbe svolta mediante concessione del Ministero dell'Interno. Il contratto di concessione stabilirà il numero di Centri che, date le circostanze, sono necessari per il corretto svolgimento dei corsi.

Il TS ha spiegato nella delibera che la CJUE ha già stabilito che la regolamentazione spagnola dei corsi per il recupero dei punti carne, sta a decidere, sulla configurazione come servizio pubblico che viene esercitato da un unico concessionario in ciascuna delle cinque aree geografiche zone in cui, a tali fini, è suddiviso il territorio nazionale, non è compatibile con l'art. 15 della direttiva 2006/123/CE, nella misura in cui detta disciplina eccede quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di interesse generale perseguito, ovvero il plus della sicurezza stradale.

Partendo da questa base, indica che ciò che deve essere chiarito è se la costituzione di cinque monopoli territoriali sia essenziale per la corretta ed efficace erogazione dei corsi.

La Camera ha affermato che non vi è dubbio che nell'attività esaminata sia necessario un regime di intervento amministrativo. Sostiene che perché sia ​​in gioco la sicurezza della circolazione stradale è necessario che l'Amministrazione abbia la certezza che i corsi siano erogati da personale idoneo e soggetti alle prescrizioni di legge e regolamentari in materia; che le prove che i richiedenti il ​​recupero dei punti hanno avuto in qualche modo siano svolte rigorosamente; che i corsi siano tenuti in luoghi non troppo distanti dai loro utenti e, di conseguenza, che l'intero territorio nazionale abbia accesso al servizio, e che il costo non sia eccessivo o proibitivo.

Tuttavia, i magistrati ritengono che non sia stato debitamente motivato dalla Procura dello Stato e dalla Confederazione nazionale delle autoscuole che tali richieste possano essere soddisfatte solo in regime di monopolio. Precisa che non si comprende perché un regime di autorizzazione amministrativa non serva a raggiungere lo stesso obiettivo, dal momento che quando si sottopone un'attività ad autorizzazione amministrativa, è possibile imporre condizioni di copertura territoriale, prezzi massimi, qualificazione del personale, controlli amministrativi , ecc. ecc

Essa sottolinea che la norma generale in materia è la libera prestazione dei servizi, da cui deriva che sono le restrizioni ad essa (e non la libertà) che devono essere giustificate, e afferma che tale giustificazione è particolarmente necessaria quando la restrizione della libera prestazione dei servizi legali è stata conosciuta nella massima misura possibile, come l'instaurazione di un regime di monopolio. In tal senso, la Camera conclude che con i dati raccolti nel fascicolo amministrativo e quelli forniti in istanza, non è stato giustificato che i corsi per il recupero dei punti patente non possano essere impartiti correttamente ed efficacemente con una disciplina meno restrittiva di la libera prestazione dei servizi.

In sintesi, si rimprovera alla Suprema Corte di non aver adeguatamente distinto tra il bando di gara indetto dalla DG Traffico e l'Ordinanza INT/2596/2005 quella del servizio di base. Indica che, stimata la domanda di annullamento del soggetto richiedente, avrà dovuto annullare il bando di gara e la delibera TACRC, e quindi, ex art. 27 LJCA, avrebbe dovuto altresì dichiarare la nullità della parte impugnata dell'Ordinanza in quanto competente a giudicarne indirettamente l'impugnazione.