La Suprema annulla il sistema di finanziamento del "bond sociale" senza pregiudicare l'applicazione dello sconto · Notizie legali

La Suprema Corte ha dichiarato che il meccanismo finanziario del bonus sociale istituito dal decreto-legge nel 2016 è contrario alla legge dell'Unione Europea per aver discriminato alcune imprese del settore elettrico nei confronti di altre.

Il bonus sociale è un beneficio di natura sociale volto a tutelare alcuni consumatori (“consumatori vulnerabili”) consistente nell'applicazione di uno sconto sul prezzo dell'energia elettrica consumata nella loro residenza abituale. La decisione della Suprema Corte determina il meccanismo di finanziamento destinato a coprire il costo di tale sconto, pena la continuità della sua applicazione. In altri paesi dell'Unione Europea, prevedono che questo costo sia finanziato dai loro budget generali, ma la Spagna ha optato sin dall'inizio per imporre questo obbligo ad alcune società del settore elettrico.

Vi sono precedenti occasioni in cui la Corte Suprema ha ritenuto che il meccanismo di finanziamento previsto dalla normativa spagnola fosse contrario al diritto dell'Unione europea. Il sistema finanziario ha reso noto di essere ora regolato dal regio decreto legge 7/2016, del 23 dicembre, che ne imponeva il costo alle "società madri dei gruppi di imprese che esercitano l'attività di commercializzazione dell'energia elettrica o alle stesse società che farlo se non fanno parte di alcun gruppo aziendale”, il che ha comportato l'allocazione del 94% del costo del finanziamento alle società di marketing. Tale sistema di finanziamento, come i due precedenti, è stato ancora una volta ritenuto contrario al diritto dell'Unione Europea dalle sentenze della Corte di Cassazione appena rese note.

Corte Europea

Le sentenze si basano sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in particolare su quanto affermato nella sua recente sentenza del 14 ottobre 2021 (causa C-683/19) in cui si sostiene che gli obblighi di servizio pubblico, quali quello di cui ci stiamo occupando, va imposto “generalmente” alle società elettriche e non ad alcune società specifiche. In tale contesto, il sistema progettuale per gli incaricati di servizio pubblico non può escludere a priori a priori le imprese che operano nel settore elettrico. Pertanto, l'eventuale disparità di trattamento deve essere oggettivamente giustificata”. La CGUE aggiunge che se uno Stato membro sceglie di imporre l'obbligo di finanziare solo alcune imprese del settore "...spetta al giudice... verificare se vi fosse una differenziazione tra le imprese che devono sopportare il peso di detto onere e coloro che ne sono esenti è oggettivamente giustificato.

La Suprema Corte analizza le ragioni addotte dal legislatore nazionale per tentare di dare esecuzione al proprio provvedimento sull'attività delle imprese elettriche, escludendo le imprese che operano nel settore elettrico (generatori, trasportatori, distributori) giungendo alla conclusione che il sistema di finanziamento progettato è contrario all'articolo 3 della Direttiva 2/2009/CE perché privo di una giustificazione oggettiva ed è discriminatorio per le imprese che se ne assumono il costo, alle quali rimborseranno i costi pagati in applicazione del sistema soppresso.

La sentenza della Cassazione non pregiudica l'applicazione dello sconto per il bonus sociale nella fatturazione di alcuni consumatori vulnerabili, ma dichiara inapplicabile il meccanismo di finanziamento previsto.