Accordo di cooperazione in materia educativa tra il governo di

ACCORDO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA TRA IL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

Il Governo del Regno di Spagna, rappresentato dal Ministero dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dal Ministero dell'Università,

Y

Il governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal Ministero dell'istruzione e dell'istruzione superiore,

Di seguito denominate le Parti.

Desiderando consolidare ed estendere i legami di amicizia e promuovere e migliorare la cooperazione in materia educativa tra i due Paesi e raggiungere risultati e obiettivi di interesse comune, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti applicabili in entrambi i Paesi,

Hanno concordato quanto segue:

prima
Fondamenti di cooperazione.

Articolo 1

Le parti svilupperanno relazioni di cooperazione tra i due Paesi in tutti i campi educativi, nell'ambito del presente Accordo, sulla base di:

  • 1. Uguaglianza e rispetto degli interessi reciproci.
  • 2. Rispetto della legislazione nazionale di entrambi i paesi.
  • 3. La garanzia di una protezione uguale ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale in tutte le questioni relative a joint venture e iniziative, e lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito del presente Accordo, nel rispetto delle leggi delle Parti e dei trattati internazionali per di cui sono parti il ​​Regno di Spagna e lo Stato del Qatar.
  • 4. Distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale dei participi derivanti dai progetti di cooperazione realizzati in applicazione del presente Accordo, tenendo conto del contributo di ciascuna Parte e delle condizioni stabilite negli accordi e nei contratti che regolano ciascun progetto.

Segundo
Cooperazione educativa generale

Articolo 2

Le parti promuoveranno lo scambio di visite di specialisti di tutti i campi educativi, al fine di conoscere gli ultimi progressi e risultati nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi.

Articolo 3

Le Parti promuoveranno lo scambio di delegazioni studentesche e squadre sportive scolastiche e organizzeranno mostre d'arte nell'ambito delle scuole, in entrambi i paesi.

Articolo 4

Le parti incoraggeranno lo scambio di esperienze e informazioni nelle seguenti aree:

  • 1. Apprendimento prescolare.
  • 2. Formazione tecnica e professionale.
  • 3. Amministrazione scolastica.
  • 4. Centri di risorse per l'apprendimento.
  • 5. Attenzione agli studenti con bisogni speciali.
  • 6. Attenzione agli studenti dotati.
  • 7. Valutazione educativa.
  • 8. Istruzione superiore.

Articolo 5

1. Le parti promuoveranno lo scambio delle ultime tecnologie sviluppate nei due Paesi, in particolare quelle relative all'insegnamento delle lingue straniere.

2. Le Parti promuovono l'apprendimento delle rispettive lingue.

Articolo 6

Le Parti promuoveranno lo scambio di piani di studio, materiale didattico e pubblicazioni tra i due Paesi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 7

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni sulle qualifiche e sui diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di entrambi i paesi.

terzo
Disposizioni generali

Articolo 8

Al fine di applicare le disposizioni del presente Accordo, creare un Comitato Congiunto per svolgere la direzione e il controllo delle seguenti aree:

  • 1. Predisposizione di programmi finalizzati all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e alla determinazione degli obblighi e dei costi che devono essere approvati dalle autorità competenti.
  • 2. Interpretazione e monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e valutazione dei risultati.
  • 3. Proposta di nuove sinergie tra le Parti nelle materie oggetto del presente Accordo.

Il Comitato si riunirà su richiesta di entrambe le Parti e invierà le sue raccomandazioni alle autorità competenti di entrambe le Parti affinché possano prendere le decisioni appropriate.

Articolo 9

Gli strumenti specifici delle forme di cooperazione proposte vengono coordinati e concordati sulla base del materiale e delle esigenze degli enti cooperanti di entrambe le passate, attraverso i canali di comunicazione approvati.

Articolo 10

La composizione delle delegazioni che partecipano a seminari, corsi, colloqui e altre questioni relative allo scambio di visite tra le Parti, nonché le date e la durata di tali eventi, è determinata dallo scambio di mappe attraverso canali di comunicazione concordati, a condizione che l'altra Parte riceve notifica al riguardo con almeno quattro (4) mesi di anticipo.

Articolo 11

Ciascuna Parte sosterrà le spese della propria delegazione durante la visita nell'altro Paese, le spese di viaggio, l'assicurazione medica, l'alloggio e altre spese accessorie e sostenute in loco.

Ciascuna Parte assume il costo derivante dall'applicazione degli articoli del presente Accordo in conformità con le leggi in vigore di entrambi i paesi e in base ai fondi disponibili del budget annuale.

Articolo 12

Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo è risolta amichevolmente mediante consultazione e cooperazione reciproca.

Articolo 13

Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate con il consenso della redazione delle Parti, seguendo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti si informeranno per iscritto, per via diplomatica, dell'adempimento delle procedure di legge interne ad esso previste, e la data di entrata in vigore sarà quella di lì che riceve l'ultima notifica inviata da una delle Parti. L'Accordo avrà validità di sei (6) anni e si rinnoverà automaticamente per periodi di pari durata, a meno che una delle Parti non comunichi all'altra, per iscritto e per via diplomatica, la propria volontà di risolvere l'Accordo con un preavviso di sei (6) anni almeno sei (XNUMX) mesi dalla data prevista per la sua cessazione o scadenza.

La risoluzione o la scadenza del presente Accordo non impedisce il completamento di alcuno dei programmi o progetti in corso, salvo diversa decisione di entrambe le Parti.

Realizzato e firmato nella città di Madrid, il 18 maggio 2022, che corrisponde all'Egira 17/19/1443, originali sul retro in spagnolo, arabo e inglese. In caso di discrepanza nell'interpretazione, prevarrà la versione inglese Per il Governo del Regno di Spagna, Jos Manuel Albares Bueno, Ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione Per il Governo dello Stato del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ministro degli Esteri.