Accordo di Cooperazione Culturale ed Educativa tra il Regno di

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Regno di Spagna e la Repubblica del Senegal, di seguito denominate le Parti,

Desiderando sviluppare e rafforzare le relazioni amichevoli tra i due paesi,

Riconoscendo il ruolo importante che il dialogo interculturale svolge nelle relazioni bilaterali,

Convinti che gli scambi e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura contribuiranno a una migliore comprensione delle rispettive società e culture,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le parti si scambieranno le loro esperienze e informazioni in merito alle politiche dei due paesi in materia culturale.

Articolo 2

Las Parts promuove la cooperazione tra istituzioni culturali attraverso accordi tra musei, biblioteche, archivi, istituti per i beni culturali e teatri.

Articolo 3

Le Parti promuovono l'organizzazione di conferenze, simposi e colloqui di esperti nell'ambito della cooperazione accademica tra le spalle del passato e favorendo lo scambio di studenti, professori e ricercatori nel campo della cultura e dell'arte.

Articolo 4

Le parti promuoveranno lo scambio di esperienze nel campo della creazione e gestione di Centri Culturali all'estero e studieranno la possibilità di creare tali centri in entrambi i paesi.

Articolo 5

Le Parti promuovono l'organizzazione nel corso di attività culturali, nonché la partecipazione a mostre d'arte e attività di promozione culturale, comprese le industrie creative e culturali.

Articolo 6

Entrambe le parti studieranno modalità di cooperazione nel campo della protezione del patrimonio culturale, del restauro, della protezione e della conservazione dei siti storici, culturali e naturali, con particolare attenzione alla prevenzione del traffico illecito di beni culturali secondo le rispettive legislazioni nazionali, e in nel rispetto degli obblighi derivanti dalle Convenzioni Internazionali sottoscritte da entrambi i Paesi.

Articolo 7

Ciascuna Parte garantisce, all'interno del proprio territorio, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi dell'altra Parte, in conformità con la legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Articolo 8

Le Parti collaborano nel campo delle biblioteche, degli archivi, della pubblicazione di libri e della loro diffusione. Saranno inoltre incoraggiati gli scambi di esperienze e professionisti in questi settori (es. documentaristi, archivisti, bibliotecari).

Articolo 9

Le Parti promuovono la partecipazione a festival internazionali di musica, arte, teatro e cinema tenuti in entrambi i paesi, su invito, secondo i termini e le condizioni imposte dagli organizzatori dei festival.

Articolo 10

Entrambe le parti promuoveranno lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi passati nel campo dell'istruzione:

  • a) facilitare la cooperazione, i contatti e le interazioni dirette tra le istituzioni e le organizzazioni preposte all'istruzione in passato;
  • b) facilitare lo studio e l'insegnamento delle lingue e letterature dell'altra Parte.

Articolo 11

Entrambe le Parti studieranno le condizioni necessarie per facilitare il riconoscimento reciproco di titoli, diplomi e titoli accademici, in conformità con le disposizioni delle rispettive legislazioni interne.

Articolo 12

Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di libri di testo e altri materiali didattici sobri su storia, geografia, cultura e sviluppo sociale ed economico, nonché lo scambio di corsi, piani di studio e metodi didattici pubblicati dalle istituzioni educative dei due paesi.

Articolo 13

Entrambe le parti incoraggeranno i contatti tra le organizzazioni giovanili.

Articolo 14

Entrambe le parti promuovono la cooperazione tra le organizzazioni espulse, nonché la partecipazione agli eventi espulsi che si svolgeranno in ciascuno dei due paesi.

Articolo 15

Le spese che potrebbero derivare dall'esecuzione dell'Accordo saranno soggette alla disponibilità di bilancio annuale di ciascuna delle Parti e alle rispettive legislazioni interne.

Articolo 16

Entrambe le Parti per stimolare la cooperazione nei settori menzionati nel presente Accordo, fatti salvi i diritti e gli obblighi che entrambe le Parti derivano da altri accordi internazionali che hanno firmato, e il rispetto degli standard delle organizzazioni internazionali delle rispettive parti.

Articolo 17

Le Parti decidono di istituire una Commissione mista incaricata dell'applicazione del presente Accordo. Corrisponde alla Commissione mista per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, per promuovere l'approvazione di programmi bilaterali di cooperazione educativa e culturale secondo le modalità le questioni che possono essere analizzate vengono analizzate nello sviluppo della Convenzione.

Il coordinamento nell'esecuzione del presente Accordo in tutto ciò che riguarda le attività e le riunioni della Commissione mista e gli eventuali programmi bilaterali sarà svolto dalle seguenti autorità delle Parti:

  • – A nome del Regno di Spagna, il Ministero degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione.
  • – A nome della Repubblica del Senegal, il Ministero degli Affari Esteri e dei Senegalesi all'Estero.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti degli organi competenti delle Parti successive che lì, periodicamente e alternativamente, in Spagna e in Senegal, determina la data e l'ordine del giorno della riunione attraverso i canali diplomatici.

Articolo 18

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta attraverso la consultazione e la negoziazione tra le parti.

Articolo 19

Le Parti, di comune accordo, possono introdurre integrazioni e modifiche al presente Accordo sotto forma di protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente Accordo e che entreranno in vigore in conformità con le disposizioni contenute nel successivo articolo 20.

Articolo 20

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima comunicazione scritta scambiata tra le Parti, per via diplomatica, con la segnalazione del medesimo rispetto delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni, rinnovabile automaticamente per periodi successivi di uguale durata, a meno che una delle Parti non comunichi, per iscritto e per via diplomatica, all'altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo, con sei mesi di anticipo. termine corrispondente.

L'Accordo Culturale tra la Spagna e la Repubblica del Senegal, del 16 giugno 1965, è abrogato alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo non pregiudicherà la validità o la durata delle attività o dei programmi concordati ai sensi del presente Accordo fino alla sua risoluzione.

Fatto a Madrid, il 19 settembre 2019, in due copie originali, ciascuna in spagnolo e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Regno di Spagna,
Josep Borrell Fontelles,
il Ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione
Per la Repubblica del Senegal,
Amadou BA,
il Ministro degli Affari Esteri e del Senegal all'Estero