Una società viene sanzionata per aver divulgato informazioni riservate a un avvocato Legal News

La Cassazione ha confermato, con una recente sentenza, la sanzione inflitta a una società per aver fornito informazioni commerciali sensibili a uno studio di consulenza ea uno studio legale senza il consenso degli interessati. I magistrati spiegano che tale conferimento di informazioni sensibili sarebbe lecito solo se effettuato al solo fine di essere avvisato e non per scopi diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

In questo caso, note catene di supermercati hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l'obiettivo di aumentare la propria competitività attraverso la negoziazione congiunta delle condizioni di acquisto, e con lo stesso scopo hanno fornito una società di consulenza esterna e uno studio legale Informazioni commerciali sensibili di varie forniture e produttori, prima di incontri con costi e senza consenso.

Uno di loro è stato sanzionato con una multa di 80.000 euro dal Ministero dell'agricoltura e della pesca, dell'alimentazione e dell'ambiente, per la commissione di 86 gravi infrazioni in materia di appalti alimentari.

consentimiento

Per l'Alta Corte, il conferimento di informazioni sensibili ad un consulente o ad un avvocato, anche se generate nel corso della negoziazione o dell'esecuzione di un contratto alimentare, può costituire contraffazione quando non vi sia il consenso di un altro operatore del settore alimentare catena interessata dall'accordo.

In tal caso, come svincolate dalla sentenza, le condizioni contrattuali e gli accordi con i rispettivi produttori e fornitori, i mezzi di pagamento e le condizioni specifiche concordate con ciascuno di essi, costituiscono informazione sensibile ai sensi dell'articolo 5.h) della Legge 12/2013 sul funzionamento della catena alimentare (LCA).

Tuttavia, i magistrati chiariscono che sarà lecito se fatto allo scopo di ricevere una consulenza tecnica nel corso della negoziazione o dell'esecuzione di quell'accordo di cui era parte, il che è logico e anche necessario per la corretta difesa di i suoi interessi, ma, per quanto chiarisce la sentenza, essa è svolta strettamente a tale scopo e non è utilizzata per scopi diversi da quelli espressamente pattuiti; al di fuori di tale presupposto, il conferimento di tali informazioni non costituisce il reato di cui all'articolo 23.1 g) LCA.

Quello che la normativa cerca di evitare è che le informazioni sensibili escano dall'ambito proprio -limitato ai soggetti del contratto alimentare nella cui negoziazione o esecuzione si è svolta-, senza il loro consenso.

Per questo la Suprema ha confermato la sanzione irrogata, essendo il mancato consenso ciò che viola la Legge, avendo trasferito le informazioni sensibili per sanzioni diverse da quelle espressamente pattuite.