Un tribunale nega uno sfratto per non aver pagato le spese di manutenzione della casa · Notizie legali

Il Tribunale provinciale di Las Palmas ha respinto la causa per mancanza di ricorso per presentare un inquilino per non aver pagato i lavori di conservazione della casa che aveva assunto nel contratto. Il Tribunale ha ritenuto che il costo di detti lavori non possa essere richiesto come importo assimilato al canone e, pertanto, non costituisce motivo di sfratto.

Il proprietario ha disposto il recesso dell'inquilino, sulla base dell'inadempimento del contratto di locazione, che prevedeva l'obbligo di firma e il costo delle riparazioni richieste dall'inquilino per mantenere la casa nelle stesse condizioni del ricevimento. .

Tale domanda è stata respinta dal Tribunale di primo grado ed è ora confermata dal Tribunale, sentito che solo coloro il cui pagamento il conduttore deve assumere per mandato legale possono essere considerati "somme assimilate al canone", e devono essere ricomprese in tale nozione Ferme restando quelle disciplinate dal Secondo Provvedimento Transitorio, sezione C), LAU 1994, a condizione che i bilanci previsti dalla legge concordino.

Spese di riparazione

Si precisa che l'importo rivendicato in giudizio corrisponde al costo dei lavori eseguiti dal locatore per riparare sia il difetto esistente negli impianti dell'abitazione locata, sia il danno arrecato ai locali a seguito di detto difetto si trova al piano inferiore.

In tal senso, spiegano i magistrati, esso non può essere sussunto in nessuno dei presupposti contemplati nel detto Provvedimento, poiché non si tratta di un servizio o di una prestazione a beneficio dell'inquilino, né di un importo che l'inquilino deve assumere per mandato di legge quali l'IBI o il Garbage Rate e non si tratta di importi il ​​cui pagamento corrisponda all'inquilino ai sensi della sezione C) del Provvedimento Temporaneo, in relazione all'art. 108 della Legge sulla Locazione Urbana 1964 (LAU). Ed è che, sottolineando la delibera, pur essendo giunta a riconoscere che i lavori eseguiti sono “opera di riparazione necessaria per mantenere l'abitazione in stato di servizio per l'uso convenuto” disciplinata dal detto art. 108 LAU 1964, il primo bilancio previsto dalla norma non concorre affinché il pagamento di detti lavori sia giuridicamente a carico del locatario, poiché né i lavori di riparazione sono stati richiesti dal locatario, né sono stati concordati con delibera giudiziale o amministrativa. firma.

In sintesi, il Tribunale avverte che, a meno che non ammetta la validità della clausola contrattuale che implica la rinuncia ai diritti dell'inquilino, in nessun caso il contratto si risolverà per mancato pagamento di tali importi attraverso una procedura di sfratto.