Principali novità della riforma competitiva, in vigore dal 26 settembre · Notizie legali

L'approvazione definitiva della riforma competitiva si è fatta attendere, ma ha finalmente visto la luce in seduta plenaria straordinaria del Congresso dei Deputati il ​​25 agosto, dopo aver respinto gli emendamenti che il Senato aveva introdotto nella votazione del 20 luglio.

Obiettivi della riforma

La nuova normativa, che entrerà in vigore il 26 settembre, è una riforma tanto attesa, poiché era già stata completata la proroga di un anno che il Governo aveva chiesto nel luglio 2021, data in cui è scaduto il termine per recepire la cd Direttiva sulla ristrutturazione [Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sui quadri di ristrutturazione preventiva, la cancellazione del debito e le interdizioni e sulle misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, ristrutturazione, insolvenza e discarico dei debiti e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, su alcuni aspetti del diritto societario]

La riforma mira ad aggredire i principali limiti del sistema fallimentare spagnolo, che il Preambolo raggruppa in quattro blocchi: gli strumenti pre-fallimentari, il ricorso tardivo al fallimento, l'eccessiva durata del fallimento, che anche quasi sempre termina (90% dei casi) in liquidazione e senza accordo; e poco uso della seconda possibilità. Si tratta di una riforma che “intende affrontare questo insieme di limiti attraverso una riforma strutturale di ampia portata del sistema fallimentare”.

Modifiche in concorso

Per fare ciò, introduci numerose novità nel primo Libro, quello relativo al concorso, tra le quali spiccano le seguenti:

– La nuova disciplina del patto, che elimina la possibilità di proposta anticipata, l'assemblea dei creditori e la sua elaborazione scritta. Parimenti, introdurre la possibilità di modificare le dotazioni e introdurre la necessaria autorizzazione anche in questa fase.

– L'eliminazione dei piani di liquidazione, come erano conosciuti fino ad ora.

– Nuova regolamentazione dei crediti contro la massa e l'insufficienza di massa.

– Nuove regole per i concorsi senza massa.

– Consolidamento della dicitura del TRLConc sulla successione delle imprese per la cessione di un'unità produttiva in concorso, per la quale le discussioni sulla definizione del “perimetro” competono al giudice del concorso.

– Importanti novità che incidono sulla situazione dell'Amministrazione competitiva, in particolare sono state note la qualifica e le nuove normative applicabili a tali compensi, tra cui spicca il regolamento della durata.

– Viene consegnata una lettera di natura al prepack fallimentare.

– Novità introdotte anche nel BEPI ovvero il beneficio dell'esonero della responsabilità insoddisfatta perde il beneficio “B”, perché il legislatore vuole sottolineare che si tratta di “un diritto della persona fisica debitrice”. Semplificano le loro procedure, si chiede che la preventiva liquidazione dei beni del debitore non sia sempre necessaria per la remissione dei suoi debiti, ma è impossibile esonerare i crediti pubblici, salvo un limite di 10.000 euro per il Tesoro e altri 10.000 euro per la previdenza sociale. Prevede espressamente l'obbligo delle anagrafiche moratorie di aggiornare le informazioni delle persone esonerate, affinché possano accedere al finanziamento. Include anche un nuovo regime per la residenza abituale nella (B)EPI.

Nuovo pre-concorso: piani di ristrutturazione

L'asse del nuovo pre-fallimento sono i piani di ristrutturazione, che vengono definiti come "un'azione in una fase di difficoltà precedente a quella degli attuali strumenti pre-fallimentari, senza lo stigma legato al fallimento e con caratteristiche che ne accrescono l'efficacia". La sua introduzione rappresenta un cambiamento radicale rispetto al Libro Secondo del TRLCoc, che ha detto addio agli attuali accordi di rifinanziamento e di pagamento stragiudiziale.

L'esperto di ristrutturazione è anche un nuovo agente cuneiforme sulla scena fallimentare, "la cui nomina prevedeva il consiglio in alcuni casi". Evidenzia inoltre la comparsa del concetto di probabilità di insolvenza, “quando è oggettivamente prevedibile che, in caso di mancato raggiungimento di un piano di ristrutturazione, il debitore non sarà in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni in scadenza nei prossimi due anni”.

Nell'approvazione giudiziale di tali piani vi è la possibilità che i creditori che rappresentano più del 50% della passività lesa richiedano preventivamente una conferma giudiziale facoltativa delle classi di creditori, essendo essenziale questa nuova concezione di "classe di creditori". Se il piano viene approvato per tutte le classi di crediti e per il debitore e i suoi soci, si introduce come nuovo motivo di impugnazione la preoccupazione per il superiore interesse dei creditori. Se non c'è consenso di tutti questi agenti, il testo opta per la regola della priorità assoluta, una delle opzioni offerte dalla direttiva e secondo la quale “nessuno può riscuotere più di quanto dovuto o meno di quanto dovuto”. Grazie".

Processo speciale di microimpresa

Aggiunge un nuovo libro dedicato a un processo speciale per le microimprese, un "meccanismo concorsuale unico e appositamente adattato" alle esigenze di queste società "caratterizzate dalla massima semplificazione procedurale". Ai fini della riforma fallimentare resta inteso che la loro microimpresa, quella da loro impiegata, avrà meno di 10 dipendenti e avrà un fatturato annuo inferiore a 700.000 euro o una passività inferiore a 350.000 euro. Per queste società, la loro procedura speciale riunisce gli attuali processi pre-fallimentari e fallimentari, in modo che non possano accedere ai piani di ristrutturazione.

In particolare, Cobran propone piani di prosecuzione, equivalenti alle convenzioni del concorso, ma in cui cambiano le regole del gioco e governa il principio che "chi tace concede", affinché "si capisca che il creditore chi non emette alcun voto è favorevole al piano”, cercando così di favorire la partecipazione dei creditori a tali processi.

In caso di liquidazione, l'utilizzo di una piattaforma di liquidazione il cui sviluppo dovrebbe raggiungere il Ministero della Giustizia e dovrebbe essere pronta in 6 mesi. In ogni caso, l'applicazione della procedura speciale al lancio di tale piattaforma è vincolante.

Nel caso in cui il debitore-microimpresa sia una persona fisica, viene espressamente riconosciuto, previa assistenza legale gratuita, per tutte le procedure della procedura speciale. Inoltre, tieni presente che la legge organica 7/2022 attribuisce la competenza a sentire queste procedure ai giudici commerciali.

Nuove tecnologie associate ai processi concorsuali

Oltre alla già citata piattaforma di liquidazione per procedure straordinarie di insolvenza, la riforma sembra impregnata di tecnologia, con previsioni di strumenti che vedranno la luce in un futuro apparentemente prossimo:

– Un programma di calcolo automatico del piano delle pagine, accessibile online ea costo zero per l'utente, che include diverse simulazioni del piano di continuazione.

– Prima dell'entrata in vigore del Libro Terzo, devono essere pronti, consultabili online e gratuitamente i moduli ufficiali, le previsioni per la gestione e la promozione della procedura speciale per le microimprese.

– Un servizio di consulenza per le piccole e medie imprese in difficoltà in una fase iniziale di difficoltà al fine di evitare l'insolvenza. Tale servizio sarà erogato su richiesta delle società, sarà riservato e non imporrà obblighi di azione alle società che vi ricorrono, né comporterà l'assunzione di alcuna responsabilità per i fornitori di servizi.

– Web per l'autodiagnosi dello stato di salute aziendale che consente alle piccole e medie imprese di valutare la propria situazione di solvibilità.

– Portale di liquidazione nel Registro Pubblico Fallimentare. Entro un termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della riforma: conterrà l'elenco delle società in fase di liquidazione fallimentare e le informazioni necessarie per facilitare la vendita di tutti gli stabilimenti e aziende agricole o unità produttive.