Novità nella seconda occasione nella riforma della legge fallimentare · Notizie giuridiche

La riforma della legge fallimentare che entrerà in vigore prossimamente introduce novità di grande rilievo e complessivamente positive nella procedura di esonero dei debiti fino ad oggi nota come “beneficio di esonero delle passività insoddisfatte”.

Indubbiamente si può parlare di cambio di modello, poiché dopo aver attribuito la competenza di tali pratiche ai tribunali commerciali, il procedimento o meccanismo viene semplificato e perfezionato, eliminando la procedura stragiudiziale per giungere ad un accordo di pagamento stragiudiziale.

Scompare così la cosiddetta "mediazione fallimentare" utilizzata dalla Legge del Secondo Caso, dopo sette anni di esistenza in cui non ha ottenuto grandi risultati, generando un eccessivo ritardo e complessità del processo e un costo aggiuntivo per il debitore, già di per sé perdita di risorse.

La riforma introduceva come novità l'esenzione con conservazione dell'attività mediante e la realizzazione di un piano di pagine; prevedere e disciplinare le due alternative, l'esenzione con liquidazione del patrimonio o con piano di pagamento senza liquidazione.

Nella nuova esonero senza liquidazione dei beni con piano di pagamento, per quanto riguarda il suo contenuto, oltre all'eventuale inclusione di cessioni di beni in pagamento di debiti, viene solo indicato che "può stabilire pagamenti di importo determinato, pagamenti di importo determinabile in funzione dell'evoluzione del reddito e delle risorse disponibili del debitore o da una combinazione di entrambi”.

E stabilisce due limiti: il primo e logico è che non può consistere nella liquidazione totale dei beni del debitore, il secondo che non può alterare la priorità dei crediti legalmente stabilita, se non con l'espresso consenso dei creditori omessi o differiti.

La durata del piano sarà da 3 a 5 anni a seconda dei casi, ma non stabilisce limiti di tempo per l'applicazione. Non sembrano quindi sussistere impedimenti all'approvazione di un piano che proponesse sostanziali riduzioni, come era stato proposto nelle procedure stragiudiziali per giungere ad una conciliazione stragiudiziale. Si è presentata però la possibilità di imporre seri sacrifici ai creditori non finanziari (quali, ad esempio, una Comunità di Proprietari o un imprenditore autonomo), con il debitore avente beni realizzabili la cui liquidazione è espressamente esclusa nella proposta, a causa di giustificazione della sua necessità di proseguire l'attività imprenditoriale o perché è la tua residenza abituale.

Sono espressamente esclusi dall'esenzione alcuni crediti (quali debiti alimentari o debiti per spese e spese legali), evidenziando la nuova disciplina dei crediti pubblici dell'AEAT e della Previdenza Sociale, la cui esenzione è limitata a diecimila euro, esonerando integralmente il primo cinquemila fanno da quella cifra il 50% fino al limite suddetto.

Quanto alle cause di impugnazione del piano, il nuovo articolo 498 bis stabilisce le cause accertate, che sono obbligatorie per il giudice, poiché se concordanti non potrà concedere l'esonero. Tra le altre ipotesi, ciò avverrà quando il piano di pagamento non garantisce al creditore almeno il pagamento della parte dei suoi crediti che dovrebbe essere soddisfatta nella liquidazione fallimentare, che impone un calcolo dell'ipotetica commissione di liquidazione che non è priva complessità. .

Bisognerà attendere l'interpretazione da parte dei giudici di questa causa di impugnazione, poiché potrebbe portare alla necessaria liquidazione di tutti i beni, -senza che la legge fallimentare stabilisca un diritto alla ritenzione della proprietà dell'abitazione in liquidazione Ordinariamente, in pratica resta priva di effetto la formula dell'esenzione senza liquidazione.

Nel caso in cui il piano di pagamento non venga approvato, non sembra che la formulazione di una nuova proposta possa essere asfaltata, per cui dobbiamo pretendere che il concorso sarebbe reindirizzato direttamente alla liquidazione ordinaria, fermo restando l'eventuale ricorso contro il risoluzione che è così d'accordo.

Nuovo anche il nuovo potere del giudice, -che si configura in via eccezionale-, di limitare l'esenzione nei casi in cui sia necessario "evitare l'insolvenza del creditore colpito", di cui possono beneficiare i creditori più vulnerabili, come come imprenditori autonomi o creditori privati, per i quali un inadempimento può senza dubbio generare un grave squilibrio.

Non essendo specificato, significa che tale pretesa deve essere trattata attraverso l'incidente concorsuale su richiesta del creditore, dopo essersi costituito personalmente, a seconda dei casi, poiché è improbabile che il giudice commerciale d'ufficio abbia gli elementi necessari per valutare il possibile rischio di insolvenza del creditore. Eppure, non cessa di richiedere una complessa e inedita analisi probatoria dell'effetto dell'esenzione sul patrimonio del creditore.

Si evidenzia, infine, la previsione che nel trattamento delle contestazioni alla proposta di piano di pagamento, i singoli creditori possano proporre l'istituzione di misure limitative o interdittive dei diritti di disposizione o di amministrazione del debitore, durante l'adempimento del piano di pagamento (498 CL).

Se la formulazione delle eventuali limitazioni alla capacità è eccessivamente vaga, sarà necessario negli ultimi minuti limitare i crediti verso il debitore, c'è così come si legisla, e si può decidere di aggiungere queste limitazioni e includere loro nel piano che viene definitivamente approvato senza che il debitore sia stato ascoltato. Trattamento delle censure che esistevano nel precedente regolamento dopo aver ricevuto proposte dai creditori di modifica del piano (ex art. 496.2LC).

Ed è che secondo l'art. 498 LC, il giudice nega o concede provvisoriamente l'esonero dalla responsabilità insoddisfatta, e può apportare le modifiche che riterrà opportune, che appaiano o meno nelle censure dei creditori. In questo modo viene convalidato un intervento d'ufficio che può violare il principio della giustizia richiesta se non vi è la preventiva accettazione da parte del debitore.

E sembra particolarmente grave che elimini detto processo di memoria quando i creditori possono proporre -ed essere concordati dal giudice- una sorta di intervento della loro capacità amministrativa che comunque sarà restrittivo dei loro diritti, che dovrebbe avere la loro approvazione o almeno, essere concessa la procedura per avanzare censure alle proposte che sono formulate in questo senso.

Al di là dei dubbi sollevati dalla nuova disciplina e da altri che probabilmente sorgeranno, considerato che in generale la riforma rappresenta un progresso nello sviluppo del diritto all'esonero dei debiti e un'opportunità per adeguarlo alle esigenze dell'indebitato e alle sue prospettive future .