nuove situazioni di invalidità temporanea per le donne Legal News

Il 1 marzo è stata pubblicata nella BOE la legge organica 1/2023, del 28 febbraio, che modifica la legge organica 2/2010, del 3 marzo, sulla salute sessuale e riproduttiva e l'interruzione della gravidanza volontaria. Per quanto riguarda i contenuti della norma sui luoghi di lavoro, tutti entrano in vigore il 2 marzo, ad eccezione della riforma del testo riveduto della Legge generale sulla previdenza sociale (LGSS), nei termini che riassumeremo più avanti. farlo tre mesi dopo la pubblicazione nella BOE.

Lo scopo di questa norma è quello di introdurre modifiche normative per garantire l'effettivo rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Allo stesso modo, la norma migliora il trattamento di quelle situazioni patologiche previste in salute durante le mestruazioni, nonché le consuete cure mediche dal primo giorno della trentanovesima settimana di gestazione. La legge avanza anche nella previsione di misure per le autorità pubbliche per garantire i diritti riproduttivi in ​​campo ginecologico e ostetrico.

Situazioni particolari di invalidità temporanea

Per conciliare il diritto alla salute con il lavoro, l'art. 5 ter riconosce espressamente alle donne con mestruazioni invalidanti secondarie il diritto ad una situazione speciale di inabilità temporanea, che induce il legislatore a modificare vari precetti.

Pertanto, il preambolo della legge indica espressamente quel congedo per malattia in cui la donna può trovarsi in caso di mestruazioni invalidanti secondarie o dismenorrea secondaria associata a patologie quali endometriosi, fibromi, malattie Infiammazione pelvica, adenomiosi, polipi endometriali, ovaie policistiche, o difficoltà nel sanguinamento mestruale di questo tipo, che può presentarsi con sintomi come dispareunia, disuria, infertilità o sanguinamento più abbondante del normale, tra gli altri. Si tratta di dare una regolamentazione adeguata a questa situazione patologica al fine di eliminare ogni tipo di pregiudizio negativo sul posto di lavoro.

L'altra novità è il riconoscimento, come situazioni speciali di inabilità temporanea dovuta a contingenze comuni, quella per interruzione di gravidanza (volontaria o involontaria), mentre la persona interessata riceve assistenza sanitaria dal Servizio Sanitario Pubblico ed è impossibilitata al lavoro, e quello della gravidanza della donna, dal primo giorno della settimana 39.

Pertanto, la terza disposizione finale riforma diversi articoli della LGSS per riconoscere queste situazioni speciali:

- In primo luogo, l'art. 144.4 LGSS, in merito alla durata dell'obbligo contributivo, ivi comprese le situazioni di inabilità temporanea, parto e cura di minore, rischio durante la gravidanza e rischio durante l'allattamento, nonché nelle altre situazioni assimilate alla dimissione: sin d'ora, è espressamente comprese nell'IT sia le mestruazioni invalidanti che l'interruzione della gravidanza e della gestazione (con il suddetto termine).

– Inoltre, l'art. 169 LGSS, che viene modificato per introdurre le suddette situazioni come determinanti TI. Ai fini della sua durata massima saranno computati i periodi di ricaduta e di osservazione. La novità è che, dal 2 marzo, il fatto di una nuova dimissione sanitaria per patologia uguale o analoga entro 180 giorni solari successivi alla data di decorrenza della precedente dimissione sanitaria è stato considerato una ricaduta nel medesimo iter, ad eccezione dei processi per congedo per mestruazioni invalidanti secondarie, in cui ogni processo sarà considerato nuovo senza informatica ai fini del periodo massimo di durata della situazione informatica, e sua eventuale proroga.

- Inoltre, l'art. 172 LGSS, che considera beneficiari del contributo informatico coloro che, soddisfacendo i requisiti di ciascuna situazione, e in aggiunta alle condizioni generali, accreditano i seguenti periodi minimi contributivi: in caso di malattia comune, 180 giorni entro i 5 immediatamente precedenti il evento causale (nelle nuove situazioni particolari per mestruazioni invalidanti e interruzione della gravidanza non sarà richiesto un periodo minimo contributivo); tuttavia, in caso di gravidanza successiva al primo giorno della 39a settimana, l'interessato sarà tenuto a comprovare i periodi contributivi minimi previsti per il sussidio per parto inadeguato e cura dei figli (art. 178.1 LGSS), secondo l'età che aver adempiuto al momento dell'inizio della pausa; In caso di infortunio o malattia professionale non è richiesto alcun periodo contributivo precedente.

– Infine, l'art. 173 LGSS, circa la nascita e la durata del diritto all'agevolazione. Come novità, in caso di mestruazioni invalidanti, il sussidio sarà erogato dalla Previdenza Sociale dal giorno del congedo per malattia; ma negli altri due casi speciali, il pagamento sarà effettuato dal giorno successivo al congedo per malattia, essendo a carico del datore di lavoro l'intero stipendio corrispondente al giorno del congedo per malattia. C'è una specialità in più per la situazione speciale dell'IT dalla settimana 39: il sussidio sarà erogato dall'inizio del congedo per malattia fino alla data del parto, a meno che la lavoratrice non abbia precedentemente avviato una situazione di rischio che sospende la gravidanza, ovviamente in il quale Ricevere il beneficio corrispondente a detto beneficio fintanto che deve essere stabilizzato.

Da parte sua, la decima disposizione finale adatta a questo nuovo regime il regio decreto 295/2009, del 6 marzo, che regola le prestazioni economiche del sistema previdenziale per maternità, paternità, rischio durante la gravidanza e rischio durante l'allattamento naturale. .

Allo stesso modo, viene riconosciuto il vantaggio economico per l'informatica ai lavoratori del settore marittimo-pesca (L. 47/2015, 21 ottobre), ai sensi dell'undicesima disposizione finale.

Modifica dei requisiti di affido

Come prima della riforma, qualsiasi contratto di lavoro può essere sospeso per nascita, adozione, affidamento con multe di adozione o affidamento di minori di età inferiore ai sei anni o minori di sei anni con disabilità o che per circostanze ed esperienze personali o per dimostrare da all'estero, avranno particolari difficoltà di integrazione sociale e familiare debitamente accreditate dai servizi sociali competenti. La differenza con il precedente regolamento è che, entro il 3 marzo, richiederà che la durata dell'affidamento non sia inferiore a un anno. Tale requisito è venuto meno (modifica dell'art. 45.1.d ET).

Per quanto riguarda il beneficio per la nascita e la cura di un minore, viene eliminato il medesimo requisito: a tali fini, il riconoscimento della famiglia non è più soggetto ad un periodo inferiore ad un anno, come previsto dalla precedente disciplina (riforma dell'art. 4.3 RDL 6 / 2019, 1 marzo, e dell'art.177 LGSS)

assistenza sanitaria riproduttiva

Il settimo articolo unico del regolamento modifica l'articolo 7 bis LO 2/2010, prevedendo, tra l'altro, che i servizi sanitari competano:

– La garanzia di informazioni accessibili sui diritti riproduttivi, i servizi pubblici, la copertura sanitaria in attesa della gravidanza, del parto e del puerperio, nonché sui diritti del lavoro e altri tipi di prestazioni e servizi pubblici relativi alla maternità e all'assistenza all'infanzia e alle figlie

– La disciplina di una situazione speciale di inabilità temporanea per le donne che interrompono la gravidanza, volontariamente o meno, nei termini stabiliti dalla predetta LGSS.

– La disciplina di una situazione speciale di invalidità temporanea per le gestanti a partire dal primo giorno della trentanovesima settimana di gestazione, come si è detto in precedenza.

Informazioni sui diritti del lavoro e sulla sicurezza sociale relativi all'interruzione volontaria di gravidanza

L'articolo 17.2.d) della LO 2/2010 prevede, dopo la riforma ed in relazione all'interruzione volontaria di gravidanza che, nei casi in cui le donne lo richiedano, e mai come requisito per accedere all'erogazione del servizio, possano ricevere informazioni sui diritti del lavoro relativi alla gravidanza e alla maternità; servizi e aiuti pubblici per la cura e l'attenzione dei bambini; agevolazioni fiscali e altre informazioni relative agli incentivi e agli aiuti alla nascita.

L'elaborazione, il contenuto e il formato di queste informazioni saranno determinati dalle norme del governo, prestando particolare attenzione alle esigenze derivanti dalle situazioni di immigrazione.

In caso di interruzione di gravidanza con meno di ventidue settimane di gestazione e rischio di gravi anomalie del feto, la donna che lo richieda espressamente, sebbene mai come requisito per accedere al servizio, può ricevere informazioni sui diritti, esistenti benefici pubblici e aiuti legati all'autonomia delle persone con qualsiasi disabilità, nonché la rete di organizzazioni sociali che forniscono assistenza sociale a queste persone.