Nuove condizioni contrattuali specifiche per l'investigatore personale · Notizie Legali

Anticipi per i ricercatori. Legge 17/2022, del 5 settembre, in vigore dal 7 settembre, con la quale la Legge 14/2011, su Scienza, Tecnologia e Innovazione intende concedere maggiori garanzie e diritti alla comunità scientifica e innovativa e introduce importanti miglioramenti nel sistema spagnolo di R&S&I .

Modalità specifiche del contratto di lavoro

• Contratto di predottorato (art. 21 Legge 14/2011).

• NUOVO Contratto di accesso per personale di ricerca medica (art. 22 Legge 14/2011).

• Illustre contratto di ricercatore (art. 23 Legge 14/2011).

• NUOVO Appalto per attività tecnico-scientifiche (nuovo art. 23 bis Legge 14/2011).

Nuova modalità di contratto a tempo indeterminato legata allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche

Viene introdotta una nuova modalità di contratto di lavoro a tempo indeterminato legata allo sviluppo di attività tecnico-scientifiche per tutte le tipologie di personale di ricerca nell'ambito di linee di ricerca definite. I contratti avranno durata indeterminata, e non saranno soggetti ai limiti dell'offerta pubblica di lavoro oa sostituti lassi (artt. 19 e 20 Legge 14/2011).

Le attività rientranti nell'eventuale oggetto dell'appalto sono la gestione tecnico-scientifica di linee di ricerca o servizi tecnico-scientifici (art. 21 Legge 14/2011). Il contratto può essere stipulato con personale in possesso di Laurea, Ingegnere, Architetto, Laureato, Ingegnere tecnico, Architetto tecnico, Laurea, Master universitario, Tecnico superiore o Tecnico, oppure con personale di ricerca con titolo di Dottorato.

Nuovo itinerario di incorporazione post-dottorato

La legge stabilisce un nuovo percorso post-dottorato che ridurrà la formazione necessaria per entrare nel sistema e faciliterà l'incorporazione stabile in esso. Nello specifico, progettare un nuovo contratto fino a sei anni, con una valutazione intermedia che prevede una promozione e una valutazione finale, che consente di ottenere il nuovo certificato R3 (nuovo art. 22 bis Legge 14/2011).

Il percorso di inserimento post-dottorato sarà basato sulla modalità contrattuale denominata contratto di accesso per il personale di dottorato di ricerca, a durata fissa e con impegno a tempo pieno (art. 22 Legge 14/2011), per coloro che sono titolari del titolo di Dottore di ricerca. Scopo del contratto sarà quello di raggiungere fondamentalmente le aree di ricerca, finalizzate ad ottenere per il ricercatore personale un elevato livello di perfezionamento e specializzazione professionale, portando al consolidamento della propria esperienza professionale. Al compimento della durata minima del contratto triennale, il contratto può essere prorogato fino al limite massimo di sei anni (le proroghe non possono avere durata inferiore ad un anno). Tuttavia, quando il contratto è concluso con una persona con disabilità, il contratto può raggiungere una durata massima di otto anni, proroghe incluse. Situazioni di incapacità temporanea, nascita, adozione, affidamento con pena di adozione, affidamento, rischio in gravidanza o in allattamento, violenze di genere o terroristiche, durate la durata del contratto per interrompere il computo del limite di durabilità del contratto. , così come la sua valutazione.

Inoltre, è previsto che il personale a contratto possa svolgere attività didattica fino ad un massimo di cento ore annue, previo consenso dell'ente per il quale presta i servizi, e nel rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale al servizio delle Pubbliche Amministrazioni (modifica sezione f dell'art.21 Legge 14/2011). Come compenso minimo del presente contratto è stabilito quello che corrisponde all'investigatore personale che svolge attività analoghe.

La nuova figura contrattuale per l'accesso del personale di dottorato di ricerca prevede una valutazione intermedia dell'attività di ricerca svolta da personale di ricerca convenzionato con Università pubbliche, Enti Pubblici di Ricerca dell'Amministrazione Generale dello Stato o enti di ricerca di altre Pubbliche Amministrazioni, a cui possono optare per il termine del secondo anno di contratto, che, se positivo, può essere riconosciuto con gli effetti previsti nella via stabile di accesso al Sistema in cui è inquadrato il contratto.

Riconoscimento dei diritti del lavoro

Tale riforma ha altresì garantito ai giovani ricercatori nuovi diritti del lavoro a titolo di compenso per la conclusione dei contratti di pre-dottorato e post-dottorato, compenso equivalente a quello previsto per la durata del contratto determinato dall'articolo 49 TU (nuova sezione e, dell'art. 21 Legge 14/2011 ). Tale compenso si applicherà sia ai contratti in essere sia ai nuovi contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge (disp. trans. 2a Legge 17/2022).

In relazione alla parità di genere, nuovi articoli vengono aggiunti alla legge 14/2011 per includere misure efficaci di parità nel sistema spagnolo di scienza, tecnologia e innovazione (nuovo articolo 4 ter).

Altri aspetti da evidenziare

Ciò modifica anche l'oggetto del contratto distinto di ricercatore (art. 23 Legge 14/2011), che sarà rivolto esclusivamente a soggetti di riconosciuto prestigio che siano preposti alla gestione dei centri e delle strutture e dei gruppi di ricerca in qualità di Ricercatore/preside, e prevede che il personale a contratto possa svolgere attività formativa fino ad un massimo di cento ore annue.

Altre misure sono la promozione delle possibilità di mobilità per il personale ricercatore e tecnico (art. 17 Legge 14/2011) e un nuovo Piano Dipartimentale di Gestione delle Risorse Umane.