Analisi della sentenza della CGUE sul regime sanzionatorio del Modello 720 Actualidad Jurídica

Il modulo 720 è una dichiarazione informativa con la quale i contribuenti residenti in Spagna notificano alle autorità fiscali beni e diritti situati all'estero, come immobili, conti bancari e altre attività finanziarie.

Il 27 gennaio 2022, con la pubblicazione della sentenza nella causa C-788/19, si conclude la lotta avviata dall'AEDAF nel 2013 contro tale informativa, dichiarandola contraria al diritto dell'Unione.

La CGUE esordisce affermando che le modifiche introdotte dalla legge 7/2012, del 29 ottobre, nella LGT, Imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sulle società rappresentano una restrizione alla libera circolazione dei capitali poiché scoraggia gli investitori spagnoli dall'effettuare investimenti in altri Stati. o impedisce o limita la loro capacità di farlo, e ritiene altresì abusivo, sproporzionato il sistema stabilito in merito alle conseguenze dell'inosservanza o dell'adempimento imperfetto o intempestivo dell'obbligo di denuncia di beni e diritti ubicati all'estero, qualificando tali beni ubicati all'estero come "ingiustificato". plusvalenze”, senza possibilità, in pratica, di invocare la prescrizione.

La CGUE sostiene che una norma come quella analizzata, che presumesse l'esistenza di comportamenti fraudolenti per il semplice fatto di possedere determinati requisiti senza consentire al contribuente di distruggere tale presunzione, andrebbe al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di contrasto all'evasione fiscale . ed elusione, e non giustifica l'esistenza di una restrizione alla circolazione dei capitali.

E aggiunge che autorizzando la normativa spagnola dell'amministrazione fiscale a procedere, senza limiti di tempo, alla regolarizzazione dell'imposta dovuta per beni o diritti all'estero non dichiarati o dichiarati imperfettamente o prematuramente nel modello 720 , produce non solo un effetto imprescrittibile, ma consente anche all'amministrazione tributaria di mettere in discussione una prescrizione già acquisita dal contribuente, che si oppone ad un requisito fondamentale come la certezza del diritto.

In merito alla proporzionalità dell'ammenda del 150% dell'imposta calcolata sugli importi corrispondenti al valore dei beni o diritti posseduti all'estero, la CGUE considera tale sanzione esorbitante, rilevando che - sebbene la Spagna affermi che detta sanzione sanziona un obbligo soggetto fiscale, è incontestabile che la sua imposizione è direttamente collegata alla violazione di un obbligo meramente dichiarativo, e conclude che detta sanzione del 150% costituisce un'ingerenza sproporzionata nella libera circolazione dei capitali, al punto che «può sfociare in sciocchezze che presuppone il fatto che anche con il 100% del valore dei beni e dei diritti all'estero, il debito d'imposta non può essere soddisfatto.

E, infine, la CGUE affronta la proporzionalità delle sanzioni pecuniarie legate all'inosservanza o al rispetto imperfetto o prematuro del modello 720, sanzioni che possono essere 15, 50 o 66 volte superiori a quelle applicabili a simili infrazioni in procedimenti puramente giudiziali. e il cui importo complessivo non è limitato, concludendo che dette sanzioni costituiscono una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali.

Da tale sentenza deriva che vi è una insindacabile responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione, diritto che spetta ai contribuenti anche nel caso in cui la sanzione sia divenuta definitiva.

L'articolo 32.5 della legge 40/2015, del 1 ottobre, stabilisce i requisiti per rivendicare la responsabilità pecuniaria dei danni causati in conseguenza dell'applicazione di una norma dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea. Si tratta di un procedimento molto limitato: che il contribuente ha tempestivamente impugnato l'atto amministrativo dannoso, e che ha ottenuto una pronuncia di rigetto, purché abbia addotto in detto procedimento la violazione del diritto dell'Unione europea. .

In relazione a tale precetto, la Commissione ha avviato nel giugno 2020, in attesa di una decisione della CGUE, un'azione legale in merito al procedimento di responsabilità patrimoniale, adducendo che è contrario al principio di effettività convertendo la responsabilità patrimoniale del legislatore statale in quanto conseguenza della violazione del diritto dell'Unione per la parte lesa a proporre preventivamente un ricorso avverso un atto amministrativo, anche quando il danno deriva direttamente dalla legge.

Per tutti questi motivi è prevedibile una nuova sentenza della CGUE, che obbligherebbe lo Stato a ripensare da zero il sistema della responsabilità patrimoniale in caso di violazione del diritto comunitario, o, almeno nella fattispecie, del modello 720 (e tutti quelli che sono stati revocati e saranno revocati), allenta le restrizioni.

Inoltre, tale sentenza apre la strada alla presentazione di denunce da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica sanzionata per non aver ottemperato o per aver adempiuto in modo imperfetto o intempestivo all'obbligo di informazione previsto dal modello 720 per chiedere il rimborso di quanto erogato.

E quanto agli adeguamenti operati, sarà necessario analizzare caso per caso, a seconda che gli adeguamenti siano stati volontari o imposti.

Pertanto, nelle regolarizzazioni volontarie, si dovrà provvedere alla dichiarazione resa circa l'anno in cui sono nati i beni o diritti, invocando l'istituto della prescrizione delle plusvalenze regolarizzate ingiustificate, anche se provenienti da periodi di imposta prescritti.

E nelle normative che verranno imposte, bisognerà distinguere, tra l'altro, le situazioni in cui un atto di ottemperanza è stato reso pubblico o meno. In ogni caso, d'ora in poi, tutti i contribuenti residenti in Spagna con patrimonio non dichiarato e/o diritti all'estero possono regolarizzare volontariamente la propria situazione senza temere il regime sanzionatorio dissuasivo che equipara le regolarizzazioni volontarie a quelle risultanti dall'operato degli ispettori