Legge 34/2022, del 27 dicembre, quando la legge cambia




Procura del CISS

sommario

FILIPPO VI RE DI SPAGNA

A tutti coloro che vedono questo e provano.

Sapere: Che le Cortes Generales hanno approvato e vengo a sanzionare la seguente legge:

PREAMBOLO

yo

La Costituzione spagnola prevede, nel suo articolo 156.1, che le Comunità Autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l'esercizio dei loro poteri, in conformità con i principi di coordinamento con il Tesoro dello Stato e di solidarietà tra tutti gli spagnoli; cioè riconosce la necessità che questi enti territoriali dispongano di mezzi propri per rendere effettivi i rispettivi poteri in conseguenza della configurazione stessa dello Stato delle autonomie. Pertanto, tra le risorse sopra menzionate, rientrano i tributi ceduti in tutto o in parte dallo Stato, come espressamente previsto dall'articolo 157.1, comma 1, lettera a) del testo costituzionale; con il mandato, inoltre, di disciplinare, con legge organica, l'esercizio dei poteri di cui al comma 157 del citato articolo XNUMX.

Costituisce, quindi, la legge organica 8/1980, del 22 settembre, sul finanziamento delle comunità autonome (LOFCA) - recentemente modificata dalla legge organica 9/2022, del 28 luglio, che richiede norme che facilitino l'uso di finanziamenti e di altro tipo di informazioni per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati, modifica della legge organica 8/1980, del 22 settembre, sul finanziamento delle comunità autonome e altre disposizioni correlate e modifica della legge organica 10/1995, del 23 novembre, cp -, quadro organico generale entro il quale deve essere disciplinato il regime di attribuzione dei tributi dallo Stato alle Comunità autonome. Con la suddetta modifica, la Legge Organica 8/1980, del 22 settembre, ha incorporato, nel suo corpo giuridico, gli aspetti relativi al trasferimento alle Comunità Autonome della Tassa sul deposito dei rifiuti in discarica, sull'incenerimento e sul coincenerimento dei rifiuti .

Inoltre, in relazione alla Tassa sul deposito dei rifiuti in discarica, l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, questo quadro organico generale è stato integrato e approvato con la modifica della Legge 22/2009, del 18 dicembre, con la che regola viene modificato il sistema di finanziamento delle Comunità Autonome di regime comune e dei Comuni a Statuto di Autonomia e alcune norme tributarie.

L'imposta sul deposito dei rifiuti in discarica, l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, creata dalla legge 7/2022, dell'8 aprile, sui rifiuti e sul suolo contaminato per un'economia circolare, si articola come tributo alla natura indiretta che la registrazione la consegna dei rifiuti alle discariche, agli impianti di incenerimento o coincenerimento per il loro smaltimento o recupero di energia, essendo applicabile in tutto il territorio spagnolo, fatte salve le norme dell'Accordo e dell'Accordo Economico rispettivamente con i Paesi Baschi e la Comunità Forale di Navarra.

Detta legge contempla la possibilità di cedere l'imposta e di attribuire alle Comunità Autonome la competenza regolamentare e gestionale. In particolare, è stabilito che le Comunità Autonome possono aumentare le aliquote previste dalla legge rispetto ai rifiuti depositati, inceneriti o coinceneriti nei rispettivi territori.

Inoltre, la legge stabilisce che la riscossione del tributo sarà attribuita alle Comunità Autonome in base al luogo in cui si verificheranno i fatti imponibili da essa riscossi; e che la competenza per la gestione, la liquidazione, la riscossione e il controllo dell'imposta spetta all'Agenzia statale dell'amministrazione tributaria o, se del caso, agli uffici con funzioni analoghe delle Comunità autonome, nei termini stabiliti negli Statuti di autonomia delle Comunità autonome Comunità autonome e le leggi sul trasferimento delle imposte che, se del caso, vengono approvate.

Parimenti, stabilisce che tutte quelle disposizioni che implicano la territorializzazione del gettito fiscale e l'attribuzione di poteri normativi alle Comunità Autonome saranno applicabili solo quando i corrispondenti accordi saranno prodotti negli ambiti istituzionali di cooperazione in materia di finanziamento autonomo stabiliti nel nostro e le norme di legge Le norme regolamentari del sistema finanziario sono automaticamente modificate secondo necessità per configurare la sessione plenaria come un tributo.

II

Lo Statuto di Autonomia della Catalogna, approvato dalla Legge Organica 6/2006, del 19 luglio, in anticipo rispetto alle disposizioni dell'articolo 10.2 della Legge Organica 8/1980, del 22 settembre, disciplina nella settima disposizione aggiuntiva le imposte trasferite all'Autonomia Comunità di Catalogna. Conseguentemente, la cessazione della Tassa sul deposito dei rifiuti in discarica, sull'incenerimento e sul coincenerimento dei rifiuti richiede l'adeguamento del contenuto di questo precetto dello Statuto di Autonomia recante la soppressione di tale tassa.

D'altro canto, la stessa ulteriore disposizione vigente dello Statuto di Autonomia prevede che il suo contenuto possa essere modificato con accordo tra il Governo e la Comunità Autonoma, che sarà trattato come un disegno di legge, senza essere considerato una modifica dello Statuto di autonomia Autonomia Statuto.

A tal fine, la Commissione Mista per gli Affari Economici e Fiscali Statale-Comunità Autonoma di Catalogna, in seduta plenaria tenutasi il 26 settembre 2022, ha approvato l'Accordo che accetta la cessione della Tassa sul deposito dei rifiuti in discarica, l'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e fissando la portata e le condizioni di tale cessazione alla Comunità autonoma.

Allo stesso modo, la legge ora promulgata procede ad adeguare il contenuto dello Statuto di autonomia della Comunità autonoma di Catalogna alla nuova attribuzione dell'imposta sul deposito dei rifiuti in discarica, l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti che sono previsti nella Legge Organica 8/1980, del 22 settembre e nella Legge 22/2009, del 18 dicembre, e procede anche a regolare il regime specifico di detta assegnazione alla Comunità Autonoma della Catalogna.

L'articolo unico modifica il contenuto della settima disposizione aggiuntiva dello Statuto di autonomia della Catalogna al fine di specificare che l'esecuzione dell'imposta sul deposito dei rifiuti in discarica, l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti è trasferita a questa comunità autonoma.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'entrata in vigore della presente legge è prevista dal 1° gennaio 2023.

Articolo unico Modifica della legge 16/2010, del 16 luglio, del regime di assegnazione delle imposte dallo Stato alla Comunità autonoma di Catalogna e fissazione dell'ambito e delle condizioni di tale assegnazione

L'articolo 1 della legge 16/2010, del 16 luglio, sul regime di assegnazione delle imposte dallo Stato alla Comunità Autonoma di Catalogna e che stabilisce l'ambito e le condizioni di tale cessione, è stato modificato come segue:

Articolo 1 Assegnazione delle imposte

Viene modificata la settima disposizione aggiuntiva della Legge Organica 6/2006, del 19 luglio, che riforma lo Statuto di Autonomia della Catalogna, che recita come segue:

Assegnare alla Comunità Autonoma di Catalogna l'esecuzione dei seguenti omaggi:

  • a) IRPEF, parzialmente, nella percentuale del 50 per cento.
  • b) Imposta patrimoniale.
  • c) Imposta di successione e donazione.
  • d) Imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati.
  • e) Tasse sul gioco d'azzardo.
  • f) L'imposta sul valore aggiunto, in via parziale, nella percentuale del 50 per cento.
  • g) L'imposta speciale sulla birra, su base parziale, nella percentuale del 58%.
  • h) L'imposta speciale sul vino e sulle bevande fermentate, parzialmente, nella percentuale del 58 per cento.
  • i) L'imposta speciale sui prodotti intermedi, su base parziale, nella percentuale del 58 per cento.
  • j) L'Imposta Speciale sugli Alcolici e Bevande Derivate, parzialmente, nella percentuale del 58 per cento.
  • k) L'imposta speciale sugli idrocarburi, su base parziale, nella percentuale del 58 per cento.
  • l) L'Imposta Speciale Lavori Tabacchi, a titolo parziale, nella percentuale del 58 per cento.
  • m) L'imposta speciale sull'energia elettrica.
  • n) La tassa speciale su alcuni mezzi di trasporto.
  • ) L'imposta sulle vendite al dettaglio di taluni idrocarburi.
  • o) L'imposta sul deposito dei rifiuti in discarica, l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti.

Il contenuto di questa disposizione può essere modificato con accordo tra il Governo dello Stato e la Generalitat, che sarà elaborato come disegno di legge dal primo. A tali fini, la modifica della presente disposizione non sarà considerata modifica dello Statuto.

L'ambito e le condizioni dell'assegnazione sono state stabilite dalla Commissione mista di cui all'articolo 210 che, in ogni caso, la deferirà alle azioni in Catalogna. Il governo elaborerà l'accordo della Commissione come disegno di legge.

LE0000233117_20100718Vai a Norma interessataLE0000422860_20100718Vai a Norma interessata

Disposizione finale unica Entrata in vigore

Tale giorno entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, anche se entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Così,

Ordino a tutti gli spagnoli, individui e autorità, di osservare e far osservare questa legge.