Gli artisti, lavoratori autonomi e con rapporto di lavoro speciale, potranno decurtare la ritenuta IRPEF da questo giovedì · Legal News

A partire da questo giovedì 26 gennaio, gli artisti vedranno ridotte le loro ritenute IRPEF con l'entrata in vigore del Regio Decreto 31/2023, del 24 gennaio, che modifica il regolamento IRPF.

La ritenuta andrà dal 15 al 2% dell'aliquota minima per gli artisti soggetti a rapporto di lavoro straordinario e dal 15 al 7% per i lavoratori autonomi con reddito inferiore a 15.000 euro, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Gazzetta ufficiale (BOE).

Riduzione dell'aliquota minima di ritenuta nella modalità dei rapporti di lavoro

Questo regio decreto stabilisce una modifica della sezione 2 dell'articolo 86 del regio decreto 439/2007, del 30 marzo (regolamento IRPF), che ora recita come segue:

"2. L'aliquota della ritenuta risultante dalle disposizioni del comma precedente non può essere inferiore al 2 per cento nel caso di contratti o rapporti di durata inferiore ad un anno o derivanti da rapporto di lavoro subordinato speciale di artisti che svolgono la loro attività nelle arti sceniche, audiovisivi e musicali, nonché le persone che svolgono attività tecniche o ausiliarie necessarie allo svolgimento di detta attività, in misura non inferiore al 15 per cento quando il reddito da lavoro derivi da altri rapporti di lavoro speciali di natura subordinata. Le suddette percentuali saranno rispettivamente dello 0,8% e del 6%, in presenza di redditi da lavoro ottenuti a Ceuta e Melilla che beneficiano della detrazione prevista dall'articolo 68.4 della Legge Tributaria.

Tuttavia, le aliquote minime del 6 e del 15 per cento di cui al comma precedente non saranno applicabili ai redditi conseguiti dai condannati negli istituti penitenziari né ai redditi derivanti da rapporti di lavoro di natura speciale che interessano una persona con disabilità.

Riduzione della ritenuta per redditi da attività economiche

Ancora una volta, viene modificato il comma 1 dell'articolo 95 del regio decreto 439/2007 del 30 marzo (Regolamento IRPF), che reciterà come segue:
"uno. Quando i rendimenti sono corrispettivi per un'attività professionale, l'aliquota della ritenuta è del 1 per cento sull'intero reddito versato.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nel caso di contribuenti che iniziano l'esercizio di attività professionali, la ritenuta sarà del 7 per cento nel periodo d'imposta di inizio attività e nei due successivi, purché non abbiano esercitato alcuna attività attività professionale nell'anno precedente la data di inizio delle attività

Per l'applicazione della tipologia di ritenuta prevista dal comma precedente, i contribuenti devono al contribuente del reddito il verificarsi di detta circostanza, obbligando quest'ultimo a conservare la comunicazione debitamente sottoscritta.

L'aliquota della ritenuta sarà del 7 per cento nel caso di resi pagati a:

a) Collezionisti comunali.

b) Intermediari assicurativi che si avvalgono dei servizi di ausiliari esterni.

c) Delegati commerciali della Società Statale Lotterie e Gioco d'azzardo.

d) I contribuenti che svolgono attività comprese nei gruppi 851, 852, 853, 861, 862, 864 e 869 della sezione seconda e nei gruppi 01, 02, 03 e 05 della sezione terza, delle Aliquote Attività Economiche, approvate unitamente all'Istruzione per la sua applicazione del Regio Decreto Legislativo 1175/1990, del 28 settembre, ovvero quando il corrispettivo di detta attività professionale derivi da una prestazione di servizi che per loro natura, se effettuati per conto di terzi, rientrerebbero l'ambito di applicazione del rapporto di lavoro speciale degli artisti che svolgono la loro attività nelle arti dello spettacolo, dell'audiovisivo e della musica, nonché delle persone che svolgono attività tecniche o ausiliarie necessarie allo svolgimento di detta attività, fermo restando che, in ogni dei casi ivi previsti, il volume delle azioni complete dell'insieme di tali attività corrispondenti all'esercizio immediatamente precedente r è inferiore a 15.000 euro e rappresenta più del 75 per cento della somma dei redditi integrali da attività economiche e lavoro conseguiti dal contribuente in detto anno.

Per l'applicazione di tale tipo di ritenuta, i contribuenti devono comunicare al contribuente le dichiarazioni del verificarsi di tali circostanze, obbligando il contribuente a conservare la comunicazione debitamente sottoscritta.

Tali percentuali saranno ridotte al 60 per cento quando i rendimenti avranno diritto alla detrazione nella quota prevista dall'articolo 68.4, comma XNUMX, della Legge Tributaria.»