Delibera del 12 gennaio 2023, dell'Istituto Nazionale di

Accordo tra l'Istituto Nazionale dello Spettacolo e della Musica e l'Associazione Autori Illuminazione Adadi, per l'organizzazione congiunta di azioni che facilitino lo sviluppo in ambito tecnico e artistico dello spettacolo dal vivo

A Madrid,

dal 10 gennaio 2023.

Da un lato, il Sig. Joan Francesc Marco Conchillo, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Arti dello Spettacolo e della Musica (di seguito, INAEM), in numero e rappresentante del suddetto organismo, con sede in Plaza del Rey, n. 1 (28004 ) di Madrid, e NIF n. Q2818024H, in virtù della nomina effettuata con Regio Decreto 229/2022, del 29 marzo, in esercizio dei poteri attribuiti dal Regio Decreto 2491/1996, del 5 dicembre, di organica struttura e funzioni della Istituto nazionale delle arti dello spettacolo e della musica (BOE n. 306 del 20 dicembre).

Dall'altro, il Sig. Pedro Yage Guirao, in qualità di Presidente dell'Associazione degli Autori di Illuminazione ADADI (di seguito, l'AAI), con CIF G86612322 e domicilio a Madrid (CP 28015), calle San Bernardo 20, 1. Izq.; in virtù della sua nomina consensuale dell'Assemblea Generale del 2020 dicembre 15 e dei poteri di rappresentanza legale a lui conferiti dall'articolo XNUMX dello statuto dell'associazione.

Entrambe le parti riconoscono rispettivamente la competenza e la capacità di formalizzare il presente accordo.

ESPONENTE

I. Che l'INAEM è un organismo autonomo dipendente dal Ministero della Cultura e dello Sport, incaricato di ottenere le seguenti sanzioni: la promozione, la protezione e la diffusione delle arti dello spettacolo e della musica in qualsiasi sua manifestazione; la proiezione esterna delle attività di cui al paragrafo precedente; comunicazione culturale tra le Comunità autonome nelle materie di competenza dell'ente, in conformità con le stesse.

II. Che l'AAI è l'Associazione degli Autori illuminotecnici, un ente senza scopo di lucro che nasce a Madrid nell'agosto del 1998 con l'obiettivo di unire gli sforzi e ottenere un maggiore riconoscimento professionale della figura del Lighting Design e della scena video.

terzo Che le parti sono interessate a sviluppare azioni per favorire e promuovere il rapporto tra i professionisti tecnici degli spettacoli dal vivo e gli autori delle scene illuminotecniche e video (teatro, lirica, danza, musica, circo, ecc.) e dell'illuminazione architetturale , interior design, eventi e spettacoli in genere; e, in virtù di quanto esposto, esprime la propria disponibilità a collaborare sottoscrivendo il presente accordo quadro che fissa i primi impegni tra i firmatari e che è condizionato alla futura sottoscrizione di apposite intese ove detti impegni siano specificati, ai sensi del seguente

CLAUSOLE

primo oggetto

Lo scopo di questo accordo è quello di stabilire le basi della collaborazione tra l'INAEM e l'AAI, per l'organizzazione congiunta di diverse attività e azioni che possono sorgere di comune accordo per tutta la durata del presente accordo per facilitare lo sviluppo nelle aree tecniche e artistiche dello spettacolo dal vivo.

Secondo Azioni che devono essere svolte dalle parti

Le azioni previste consistono in:

  • – Promuovere e sostenere l'imprenditorialità nel settore incluso nell'AAI.
  • – Promuovere il trasferimento di conoscenze tra i centri educativi o di formazione e le imprese.
  • – Sviluppare attività per promuovere la formazione tecnica e artistica nelle aree incluse nell'AAI.
  • – Collaborare allo sviluppo di corsi di formazione per l'occupazione, convegni, simposi e altri eventi che facilitino la promozione del lavoro del personale tecnico e il lavoro delle aree che sono incluse nell'AAI negli spettacoli dal vivo.

    Per la sua conformità, INAEM si impegna a:

  • – Collaborare allo sviluppo delle azioni sopra menzionate.
  • – Collaborare a progetti di innovazione legati al settore produttivo.
  • – Sviluppare e adattare la formazione alle esigenze e alle opportunità del settore.
  • – Stabilire un canale di dialogo aperto e diretto con l'AAI attraverso lo Show Technology Center.
  • – Pubblicizzare i risultati derivanti da questo accordo attraverso il proprio sito Web, i social network e i media.

    D'altra parte, l'AAI si impegna a:

  • – Collaborare allo sviluppo delle azioni sopra menzionate.
  • – Mantenere un canale di dialogo aperto e diretto con lo Show Technology Center.
  • – E pubblicizzare attraverso il suo sito web, i social network e i media i risultati derivanti da questo accordo.

Terzi Obbligazioni ed impegni economici assunti dalle parti

Nessun compenso o impegno economico deriva da tale accordo tra le parti che lo sottoscrivono, poiché il Centro per la Tecnologia dello Spettacolo ha tra i suoi fini e la propria attività lo svolgimento di corsi di formazione per tecnici dello spettacolo dal vivo e la formazione continua del personale dell'INAEM .

Quarto Promozione e diffusione

Le parti si impegnano a utilizzare tali risorse per facilitare la diffusione delle attività oggetto della Convenzione.

In tutte le attività di promozione e diffusione degli eventi oggetto della presente convenzione, rappresentano il numero ed il logo degli enti coinvolti, e le parti dovranno consegnare i materiali necessari all'inserimento dei predetti loghi al soggetto che effettua il supporti e promozioni in cui devono essere inclusi.

Quinto Meccanismi di monitoraggio, sorveglianza e controllo

Per la gestione dell'oggetto della presente convenzione gli interlocutori saranno: a cura dell'INAEM, il responsabile della gestione del Polo Tecnologico Spettacolo o persona delegata; e dall'AAI, il Presidente o persona delegata, che avrà il compito di risolvere i problemi di interpretazione e conformità che dovessero sorgere.

Sesto coordinamento per la prevenzione dei rischi sul lavoro

L'AAI attesta il rispetto dei requisiti imposti dalla Legge sulla Prevenzione dei Rischi sul Lavoro e dalla relativa normativa vigente. Per questo assume l'impegno di comunicare all'INAEM i rischi che il suo operato può generare nelle sue dipendenze, quali le misure preventive che devono essere adottate per evitarli o controllarli, ai sensi del RD 171/2004, del 30 gennaio, che sviluppa l'articolo 24 della legge 31/1995 dell'8 novembre, sulla prevenzione dei rischi sul lavoro, in materia di coordinamento delle attività aziendali.

Regime massimo di modifica e termine di validità

Il presente accordo si perfeziona alla data della firma dell'ultimo dei firmatari e la sua validità durerà 4 anni.

Conforme alle disposizioni dell'articolo 48.8 della legge 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico, l'accordo entrerà in vigore una volta registrato, entro 5 giorni lavorativi dalla sua formalizzazione, negli organi e negli strumenti statali del registro elettronico di cooperazione del settore pubblico statale ed essere pubblicato entro 10 giorni lavorativi dalla sua formalizzazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

La modifica dei termini del presente accordo e/o l'estensione della sua validità richiedeva l'accordo unitario delle parti mediante la sottoscrizione del relativo addendum.

In conformità con le disposizioni dell'articolo 49.h) 2. della legge 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico, la proroga dell'accordo può essere concordata per un periodo massimo di altri quattro anni.

Ottava Estinzione e conseguenze in caso di inadempimento

Il presente accordo può essere risolto per conformità o per risoluzione.

Le cause di risoluzione saranno quelle previste dalla normativa vigente e, in particolare:

  • a) La scadenza del termine di validità senza una proroga concordata.
  • b) L'accordo unanime di tutti i firmatari.
  • c) Mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da uno qualsiasi dei firmatari.

    In tal caso, ciascuna delle parti può notificare alla parte inadempiente l'obbligo di adempiere entro un certo termine agli obblighi o agli impegni che si ritengono violati. Tale esigenza sarà comunicata al responsabile del meccanismo di monitoraggio, sorveglianza e controllo dell'esecuzione dell'accordo e alle parti firmatarie.

    Se trascorso il termine indicato nel requisito persiste l'inadempimento, si sente risolto la parte in cui l'amministratore comunica ai firmatari il concorso della causa di risoluzione e del patto.

    In caso di inadempimento da parte di una qualsiasi delle parti degli obblighi contratti ai sensi del presente accordo, l'eventuale risarcimento sarà regolato dalle disposizioni della normativa applicabile.

  • d) La decisione giudiziale che dichiara la nullità dell'accordo.

In caso di risoluzione anticipata, le azioni previste dal secondo comma che si verificano in corso di esecuzione devono concludersi entro il termine non prorogabile fissato dalle parti all'atto della risoluzione nei termini stabiliti dall'articolo 52.3 della Legge 40 . / 2015, a partire dal 1° ottobre.

Le parti sono mantenute dall'adempimento delle reciproche obbligazioni in caso di caso fortuito o di forza maggiore. Intedono, in ogni caso, come evento di forza maggiore, eventi quali incendi, alluvioni, guerre, atti di vandalismo o terrorismo, interdizione di attività da parte dell'autorità competente e, in generale, tutti quelli che non possono essere evitati. . La parte che invoca la forza maggiore deve debitamente giustificarla.

Decima Collaborazione tra le parti

Le parti firmatarie del presente documento collaboreranno in ogni momento, richiamando i principi di buona fede ed efficienza per assicurare la corretta esecuzione del contratto.

Le parti si adopereranno per risolvere amichevolmente ogni controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione del presente contratto.

Undicesima Interpretazione e risoluzione dei conflitti

Questo accordo è di natura amministrativa. Le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, modifica, risoluzione e gli effetti che dovessero derivare dal presente accordo sono risolte tra le parti, esperindo ogni possibile forma di conciliazione per giungere ad un accordo stragiudiziale. In difetto, saranno competenti a conoscere delle questioni controverse i tribunali dell'ordine contenzioso-amministrativo.

Tredicesimo Tutela dei dati personali

In applicazione delle disposizioni della Legge organica 3/2018, del 5 dicembre, Protezione dei dati personali e garanzia dei diritti digitali, i dati personali contenuti nel presente accordo saranno trattati da INAEM e incorporati nell'attività di trattamento Attività di collaborazione, lo scopo di cui è la trasmissione e la gestione degli accordi generali di azione e dei protocolli di cui l'INAEM è parte, scopo basato sull'interesse pubblico dell'Accordo o del Protocollo e la sua esecuzione.

I dati personali potranno essere comunicati all'Intervento Generale dell'Amministrazione dello Stato, alla Corte dei Conti e saranno pubblicati sul Portale della Trasparenza dell'Amministrazione Generale dello Stato, ai sensi della Legge 19/2013, del 9 dicembre, di Trasparenza, Accesso e buon governo.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti, essendo applicabili le norme spagnole sugli archivi e sul patrimonio documentario.

Puoi esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei tuoi dati, limitazione e opposizione al loro trattamento, come non essere soggetto a decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati, se del caso, davanti all'INAEM in Plaza del Rey 1, 28004, Madrid o attraverso l'ufficio elettronico www.culturaydeporte.gob.es.

Quattordici Concorsi

Il presente accordo non implica la rinuncia delle parti ai rispettivi poteri.

E in prova di conformità, firmano questo accordo, nel luogo e alla data indicati.-In rappresentanza dell'INAEM, il Direttore Generale, Joan Francesc Marco Conchillo.-In rappresentanza dell'AAI, il Presidente, Pedro Yage Guira.