valore minimo di vendita delle azioni e partecipazione · Notizie legali

Mentre attualmente è giunto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il Tribunale economico amministrativo centrale (TEAC) ha emesso una delibera del 26 aprile 2022, presentando un criterio di cui il contribuente deve tenere conto in questa stessa campagna 2021, pur conoscendo la risoluzione solo pochi giorni fa.

La sentenza TEAC a cui ci riferiamo colpisce molti contribuenti, tutti coloro che hanno ceduto, ad esempio, le proprie azioni in un'impresa familiare o in una qualsiasi piccola e media impresa. Andremo quindi a vedere quale sia l'ambito di applicazione e quali indicazioni ha per voi questa delibera della Corte, i cui criteri devono essere già seguiti in questa Campagna dei Redditi 2021.

In primo luogo, si ricorda che la cessione di titoli facenti parte del patrimonio del contribuente origina una plusvalenza o minusvalenza, per differenza tra il loro valore di acquisto e quello di trasmissione, tale plusvalenza o minusvalenza è inclusa nella dichiarazione di l'imposta sui redditi delle persone fisiche nella base imponibile del risparmio. Nel caso specifico di valutazioni non ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, come le azioni di società non quotate o le azioni di una società per azioni, la Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, al suo articolo 37.1 b) contiene una presunzione, che ammette prove a anzi, così bene, è molto inattendibile e difficile da dimostrare davanti agli organi di gestione e di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo di trasferimento di alcuni titoli non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, ad esempio quello delle azioni di società per azioni, forma giuridica di gran parte delle PMI del nostro Paese, non può essere inferiore al maggiore dei due seguenti :

a) Valore del patrimonio che corrisponde a tali valori trasferiti, secondo il bilancio della società corrispondente all'ultimo esercizio chiuso prima della data di maturazione dell'imposta.

b) Valore che risulta capitalizzando al tasso del 20% la media dei risultati dei tre anni chiusi prima della data di manifestazione dell'imposta.

Bello, il TEAC nella sua recente delibera ha unificato criteri in relazione al calcolo della capitalizzazione degli ultimi tre anni chiusi di cui abbiamo parlato alla precedente lettera b), determinanti per il calcolo di quel prezzo minimo di vendita ai fini fiscali e che incide sulla trasmissione di titoli che il contribuente possiede in due tipologie di enti:

1) Enti costituiti nel primo e nel secondo esercizio chiusi prima della data di maturazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2) Enti risultati inattivi in ​​tutti o in parte dei tre esercizi precedenti che terminano alla data di maturazione dell'imposta.

Nel primo gruppo di soggetti, secondo i criteri stabiliti nella delibera, il contribuente non deve tenere conto di tale valore di capitalizzazione nel calcolo del valore minimo di vendita, nel secondo gruppo su cui la Direzione Generale delle Tributi in Consultazione Vincolante V2080-21 , il contribuente deve tenerne conto, tenendo conto ai fini del calcolo degli esercizi in cui l'ente è stato inattivo con esito nullo.

Osserva che, nel primo caso, enti costituiti nel primo e nel secondo esercizi chiusi antecedenti la data di manifestazione dell'imposta, il criterio stabilito dal TEAC è favorevole quando gli utili ottenuti dalla società i cui titoli sono trasmessi in quei primi due anni al suo massimo, è necessario che una valutazione della capitalizzazione degli utili che ecceda la valutazione del patrimonio netto della società non tenga conto abbia effetti sul calcolo del valore minimo di vendita. A prescindere da tale criterio, può avvantaggiare o nuocere al collaboratore, il quale non ritiene opportuno interpretare la norma in questi termini, si potrebbe affermare che per la mancanza di un terzo esercizio, i risultati ottenuti nell'altro due vengono omesse, facendo scomparire un'ulteriore alternativa per stimare quel valore minimo della quota. Del resto, da un lato, la finalità del provvedimento è cercare di determinare il più fedelmente possibile un valore minimo delle azioni in termini fiscali. E, d'altra parte, questo tipo di caratteristiche perché devono essere utilizzate da leggi e regolamenti al fine di applicare determinati incentivi o benefici, non tanto per la loro interpretazione da parte di un'istanza.

Osserva che, nel primo caso, enti costituiti nel primo e nel secondo esercizi chiusi antecedenti la data di manifestazione dell'imposta, il criterio stabilito dal TEAC è favorevole quando gli utili ottenuti dalla società i cui titoli sono trasmessi in quei primi due anni è elevato

Per quanto riguarda il secondo gruppo di soggetti, quelli inattivi, non è possibile ottenere una conclusione così immediata come la precedente ai fini di implicazioni favorevoli o sfavorevoli nel calcolo del prezzo minimo di vendita, i suoi effetti saranno di ogni caso specifico, ma sembra del tutto logico che se la società è rimasta inattiva per un esercizio, si tenga conto di questa circostanza.

Infine, non vogliamo non sottolineare che il fatto che tale criterio sia stato emesso nell'aprile 2022 non significa che non debba essere preso in considerazione per questa campagna di reddito 2021. Al contrario, il conto economico Questo è proprio all'interno del termine del regolamento di deposito e questo fatto implica che criteri emanati come quello di recente emanato debbano essere seguiti dal contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2021. Non si tratta di una norma, si tratta di una fatto pubblico entro il termine di legge per il deposito dell'autocertificazione, che ne determina l'obbligatorietà, sia per il contribuente che per la stessa Agenzia delle Entrate, in ogni procedimento di accertamento e di accertamento.