Una banca, assolta dall'accusa di aver versato ai lavoratori in prepensionamento i contributi ai piani pensionistici sospesi Legal News

Con una recente sentenza emessa il 18 gennaio 2023, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per unificazione della dottrina presentato da un ente finanziario, con il quale l'ha assolta dal pagamento ai lavoratori prepensionati del valore dei contributi ai piani pensionistici che avevano sospeso al momento del giubilo.

Questo lungo processo, iniziato nel 2013, ha interessato una delle entità finanziarie più importanti al momento in Spagna, frutto della fusione di diverse casse di risparmio regionali attraverso il Sistema di Protezione Istituzionale (SIP).

L'ammissione di un ricorso come questo è solitamente complicata, secondo il team di diritto del lavoro dello studio legale JL CASAJUANA che guida la difesa dell'istituto finanziario, a causa dei requisiti molto esigenti per l'identità dei casi tra le sentenze impugnate. e quelli che sono forniti come contraddittori rispetto a quelli.

In questo caso, dopo diverse sentenze in diversi tribunali sociali e prevalentemente il licenziamento degli imputati, la Corte Superiore di Giustizia di Castilla-La Mancha, in cui la maggior parte delle questioni era caduta in quanto una delle entità bancarie coinvolte Comunità Autonoma, stima i ricorsi dei prepensionati e rigetta quelli presentati dalla banca nei casi in cui le pretese di questo gruppo sono state accolte in istanza.

Origine ed evoluzione dei fatti

Dopo la chiusura di un ERE nel gennaio 2.011, un gran numero di lavoratori ha accettato il pensionamento anticipato, tra le cui condizioni c'è il mantenimento dei contributi fino alla data di pensionamento effettivo o, al più tardi, fino all'età di 64 anni.

L'applicazione delle condizioni procede normalmente fino a quando, nel mese di dicembre 2.013, e con decorrenza dal 1° gennaio 2.014, non viene raggiunto un contratto collettivo con il quale, tra l'altro, i contributi ai piani pensionistici decorrono dall'inizio della validità di tale accordo fino a giugno 30, 2017.

Tale misura si applica sia ai lavoratori in attività sia ai pensionati anticipati che, in quel momento, abbiano il rapporto di lavoro cessato per effetto di un prepensionamento concordato e con l'impegno a mantenere i contributi fino al momento dell'effettivo pensionamento o del compimento dei 64 anni.

I prepensionati si oppongono, da un lato, all'applicazione del suddetto provvedimento in quanto lavoratori non iscritti in azienda e, dall'altro, ad incidere sull'accordo con il quale decidono di avvalersi del pensionamento anticipato, di cui erano trascorsi solo tre anni, poiché sostenevano di aver garantito il mantenimento dei contributi fino alla data pattuita.

La Commissione di Controllo del Piano Pensionistico non ha introdotto nel disciplinare corrispondente quanto concordato nella contrattazione collettiva.

In questo caso, i pensionati anticipati appartenenti a uno degli enti che si sono fusi, con un'ampia sede in Castilla-La Mancha, hanno anche presentato una collazione di un vecchio accordo in base al quale i loro contributi ai Piani pensionistici sarebbero rimasti garantiti fino al rispetto del 65 anni, sino a quel momento calcolati, per i quali sono stati costituiti i cosiddetti contributi aggiuntivi, esclusivi di tale soggetto.

E per concludere, il che significava un'altra difficoltà in più, l'accordo del dicembre 2.013 prevedeva il recupero dei contributi al momento del giubilo, che i pensionati anticipati avrebbero dovuto essere loro applicati e per questo hanno cercato di trattenerli decidendo di andare in pensione , che, in definitiva, era la questione nucleare.

Infine, in sede plenaria, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per unificazione della dottrina presentato dall'ente bancario, il quale decide di annullare la sentenza e, conseguentemente, l'ente non è obbligato ad effettuare il conferimento per l'importo di valore di quelli sospesi al momento di giubilo.

Quali conclusioni possiamo trarre dalla frase?

  • Possibilità di modificare il riconoscimento dei benefici relativi ai piani pensionistici.
  • Viene ribadita la dottrina della Suprema Corte secondo la quale il riconoscimento delle prestazioni connesse ai piani pensionistici non costituisce un diritto immutabile, ma è soggetto alla possibilità della sua modifica, in particolare attraverso la contrattazione collettiva o le procedure di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro. , e per questo la mera aspettativa di ricevere contributi deve essere sempre soggetta alla specifica regolamentazione di volta in volta esistente.

  • Modifiche sostanziali possono essere applicate ai lavoratori con rapporto di lavoro cessato.
  • Numerosi sono stati i tribunali che hanno sancito l'applicabilità del provvedimento di sospensione dei contributi ai piani pensionistici ai lavoratori con rapporto di lavoro cessato, il che ha fatto derivare la polemica sul diritto al recupero dei contributi quando i lavoratori hanno acconsentito ad un effettivo giubilo .

    Al riguardo, l'art. 6 del RD 1588/1999, del 15 ottobre, che approva il Regolamento in materia di attuazione degli impegni pensionistici aziendali nei confronti dei lavoratori e dei beneficiari, stabilisce che l'attuazione degli impegni pensionistici inciderà sugli impegni assunti dall'azienda con il proprio patrimonio personale, e aggiunge che sarà considerato patrimonio personale qualsiasi persona fisica che presti volontariamente la propria prestazione retribuita in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ricomprendendo, all'interno di tale nozione di patrimonio personale ai fini del presente regolamento, i lavoratori con i quali l'azienda mantiene impegni pensionistici, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro cessazione del rapporto con essi, criterio che è stato fagocitato dalla giurisprudenza in materia, per l'intera sentenza 20 dicembre 1.996 della Suprema Corte, che garantisce la validità della modifica delle misure corrispondenti ai piani pensionistici per i lavoratori il cui rapporto di lavoro contratto è stato risolto, e la legittimità d Accompagnamento dei rappresentanti dei lavoratori per intervenire nella trattativa numerica, non solo dei lavoratori con contratto vigilante, ma anche in quella di coloro che non sono attivi per aver attraversato una situazione di giubilo o di prepensionamento.

    Ed è per questo che a titolo di art. 41 Ed è possibile modificare i diritti dei lavoratori che avevano precedentemente risolto il rapporto di lavoro, a maggior ragione quando le condizioni oggetto di modifica derivano dalla precedente esistenza di quel contratto di lavoro e sono più in vigore oltre la sua validità.

  • I diritti riconosciuti in un contratto collettivo sono soggetti a modifica da successivo contratto collettivo.
  • Il conflitto nasce quando il contratto collettivo del 27 dicembre 2.013 modifica, sospendendo i contributi ai piani pensionistici, il precedente del 3 gennaio 2.011, in cui si era stabilito che i lavoratori che avevano usufruito del pensionamento anticipato avrebbero mantenuto tale diritto fino al pensionamento e, al massimo, fino al raggiungimento dei 64 anni di età.

    Ci troviamo certamente di fronte ad una questione di successione contrattuale, che è disciplinata dagli artt. In tal caso, troverà piena applicazione quanto disciplinato dal nuovo Accordo”. Da parte sua, il secondo articolo stabilisce che «l'accordo che succede al precedente abroga quest'ultimo nel suo apparato, salvo per gli aspetti espressamente mantenuti». Vale quindi, nel caso dei contratti collettivi, il principio generale di successione delle norme giuridiche, secondo il quale la norma successiva abroga la precedente. Pertanto, la giurisprudenza ha dichiarato che l'accordo successivo abroga integralmente il precedente, cosicché non trova applicazione il principio di irregressività nella successione dei contratti collettivi (sentenze di Cassazione 82.4, 86.4 , tra l'altro), senza, peraltro, poter tentare che le clausole abrogate dei contratti collettivi generino condizioni più vantaggiose (per tutti Sentenza del 16/12/1994 -rac. 22/6-). In questo modo, il mantenimento di alcuni aspetti del precedente Accordo deve essere effettuato espressamente dal nuovo, cosa che non avviene nel nostro caso.

  • Effetti estintivi del pensionamento anticipato
  • Nella sentenza della Suprema Corte che commentiamo, alla situazione prepensionaria viene attribuito pieno potere estintivo, decisivo quando si tratta di contrastare il diritto al recupero dei contributi sospesi, poiché non deve confondere il mantenimento del rapporto di lavoro al mantenimento della situazione di attività nel piano pensionistico, situazioni perfettamente diverse che, come si è detto, hanno influito in maniera decisiva sulla delibera adottata dalla Camera, interpretiamo che il congedo in azienda non è dovuto alla gioia, che darebbe diritto al recupero dei contributi, e ciò perché l'accordo del 27 dicembre 2013 prevede nella clausola inserita al punto 6 della lettera C: il termine del suddetto periodo di contribuzione straordinaria, per pensionamento, licenziamento collettivo (art. 51 T.E.) e per motivi oggettivi (ar T. 52 del TE) verrà erogato un contributo straordinario pari ai contributi che sarebbero stati versati fino alla data di tale evento senza la sospensione dei contributi prevista dal presente accordo..."

    E la Camera sostiene che l'estinzione è avvenuta con largo anticipo rispetto alla sospensione dei contributi e, certo, non è avvenuta per gioia, visto che quando è andato in pensione aveva già il rapporto di lavoro estinto dal momento in cui è andato in pensione anticipata.

    E in questo, la tradizionale dottrina giurisprudenziale in materia stabilisce che "la sospensione porta con sé l'aspettativa di ripresa del servizio lavorativo, mentre il prepensionamento suppone la rottura definitiva del contratto sebbene l'azienda sia legata al lavoratore attraverso una serie di impegni che sorgono in conseguenza dell'accordo in cui sono stabilite le condizioni di prepensionamento e, quindi, presuppongono una scadenza contrattuale definitiva che può essere ricompresa nell'art. futuro che deve regnare tra le parti, proprio al fine di corrispondere l'indennità per il pagamento differito e il mantenimento dei diritti del lavoratore sia in ambito previdenziale che in quello pensionistico del datore di lavoro.»