Un giudice respinge la violazione del diritto all'onore di un allenatore dopo l'ostruzione pubblica al maltrattamento dei suoi giocatori · Notizie legali

Diritto all'onore contro libertà di espressione. Duello nato in alcuni campi sportivi e sfociato in un Tribunale di primo grado di Madrid, che ha respinto con una recente sentenza la richiesta di tutela del diritto all'onore presentata dall'allenatore di una squadra di basket a seguito delle dichiarazioni rese da due ex calciatori della squadra, in interviste concesse a un quotidiano nazionale, in cui criticano l'attività del suddetto allenatore in campo sportivo, in relazione all'alimentazione e alla pesatura dei giocatori e agli abusi psicologici. Il giudice ritiene che gli imputati siano tutelati dal loro diritto alla libertà di espressione, prevalendo sul diritto all'onore dell'imputato.

In primo luogo, la sentenza sottolinea che gli imputati non possono essere ritenuti responsabili del trattamento che i media hanno riservato alle loro interviste, né della scrittura dei titoli da parte dei giornalisti che hanno scritto gli articoli in cui le interviste sono inserite.

Collisione dei diritti

Dopo aver analizzato la dottrina giurisprudenziale relativa alla collisione tra il Diritto all'Onore dell'imputato e la Libertà di espressione e di informazione degli imputati, il giudice ha concluso che non vi è stata alcuna illegittima ingerenza nel diritto all'onore dell'attore, e la libertà deve prevalere di un'espressione che corrisponda alle esigenze, che devono essere particolarmente tutelate in uno Stato di diritto per formare un'opinione pubblica plurale.

Sì, nel valutare il contrasto tra i due diritti fondamentali, la sentenza prevede che si debba tener conto dell'interesse generale dell'informazione, della natura pubblica delle persone richiamate dalla cronaca o critica, e dalla circostanza di non aver termini usati indiscutibilmente vessatori nei confronti della persona (richiedente).

rilevanza pubblica

Tenuto conto di ciò, si consideri che in questo caso si tratta di una questione di interesse sportivo e di pubblica rilevanza in cui le persone coinvolte hanno un profilo pubblico, con rilevante notorietà pubblica e sociale, in quanto l'imputato era un allenatore della nazionale e gli imputati sono due figure molto rilevanti del basket femminile.

Inoltre, come si legge nella sentenza, i giocatori hanno trasmesso alcuni fatti senza accompagnarli con connotazioni peggiorative che eccedevano i limiti della libertà di espressione, in violazione del principio di proporzionalità.

Pertanto, non hanno utilizzato insulti o espressioni manifestamente offensive o umilianti, estranei o non necessari. Al contrario, chiarisce il giudice, le espressioni pronunciate, nell'ambito dei colloqui svolti, rientrano nel quadro del diritto alla libertà di espressione.

La sentenza sottolinea che ciò che l'imputato non può pretendere è che non venga fatta alcuna critica alla sua attività in campo sportivo, poiché in nessun modo nelle interviste viene fatta allusione alla sua vita personale né è contenuta, come è stato sottolineato, insulto o un'espressione offensiva.

veracità

Parimenti, il requisito della veridicità è stato dichiarato soddisfatto perché i fatti trasmessi, sui quali riferiscono gli imputati, hanno il corrispondente supporto fattuale, non essendo la divulgazione di mere voci. Si precisa che l'elemento di veridicità non va valutato in funzione delle opinioni espresse.

In conclusione, il Giudice ha ritenuto che le espressioni e le affermazioni delle istanze siano tutelate dal suo Diritto alla Libertà di Espressione, prevalendo sul Diritto all'Onore dell'imputato.