Pubblicata la Direttiva sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione · Legal News

È già stata pubblicata la Direttiva (UE) del 23 novembre 2022 riguardante un migliore equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate e le relative misure, il cui scopo è raggiungere una più equilibrata rappresentanza di donne e uomini tra gli amministratori delle società quotate. stabilendo misure efficaci volte ad accelerare il progresso verso l'equilibrio di genere. La Direttiva (UE) 2022/2381, entrerà in vigore il 27 dicembre 2022 e adotterà e pubblicherà le disposizioni legali, successivamente il 28 dicembre 2024, le disposizioni legali, regolamentari e amministrative per la conformità allo standard.

L'obiettivo della direttiva è aumentare la presenza delle donne nei consigli di amministrazione in tutti gli Stati membri per stimolare la crescita economica, promuovere la mobilità nel mercato del lavoro, rafforzare la competitività delle società quotate e raggiungere un'effettiva parità di genere nel mercato del lavoro, attraverso la fissazione di requisiti minimi in materia di azioni positive sotto forma di misure vincolanti.

Si applicherà alle società quotate, alle quali sarà concesso un periodo di tempo sufficiente per adottare le necessarie disposizioni, ma non alle microimprese o alle piccole e medie imprese.

Lo Stato membro competente a disciplinare le materie di cui alla norma sarà lo Stato membro in cui una determinata società quotata ha la propria sede legale, in modo tale che la legge applicabile sarà quella di tale Stato membro.

I suoi requisiti minimi sotto forma di misure vincolanti volte a migliorare la composizione del consiglio generale dell'amministrazione, in modo che sia riconosciuto negli Stati membri la possibilità di optare o mantenere disposizioni più favorevoli per garantire una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini con rispetto alle società quotate costituite nel proprio territorio nazionale.

obiettivi

La norma impone agli Stati membri di garantire che le società quotate siano soggette a uno dei seguenti obiettivi, da raggiungere entro il 30 giugno 2026:

– Che membri del sesso meno rappresentato occupino almeno il 40% degli incarichi di amministratore non esecutivo. In tal caso, il numero di punti di amministratore non esecutivo ritenuto necessario sarà più vicino alla quota del 40%, ma non superiore al 49%.

– Che i componenti del genere meno rappresentato ricoprano almeno il 33% di tutti gli incarichi di amministratore, sia esecutivi che non esecutivi. Il numero totale di posizioni di amministratore ritenute necessarie sarà il numero più vicino al rapporto del 33%, ma non superiore al rapporto del 49%.

Per quanto riguarda le società quotate non soggette a quest'ultimo obiettivo, gli Stati assicurano che ciascuna di esse fissi obiettivi quantitativi individuali al fine di migliorare l'equilibrio della rappresentanza di genere tra gli amministratori esecutivi e che mirino a raggiungere tali obiettivi quantitativi individuali no entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Questo oggetto si riferisce all'equilibrio generale complessivo tra gli amministratori, e non interferisce nella specifica elezione di alcuni amministratori o tra un ampio gruppo di candidati, donne e uomini, in ogni caso. Pertanto, nessuno specifico candidato alla carica di amministratore è escluso e nemmeno alcuni amministratori sono imposti a società quotate o azionisti.

Selezione dei candidati

Per quanto riguarda i mezzi per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri devono Garantire che le società quotate nei cui consigli di amministrazione i membri del sesso meno rappresentato ricoprano meno del 40% degli incarichi di amministratore non esecutivo, o meno del 33% del punteggio totale dei dirigenti, includendo il punteggio dei dirigenti esecutivi e non esecutivi, a seconda dei casi, selezionare i candidati più qualificati per la nomina o l'elezione a tali posizioni sulla base di una valutazione comparativa delle qualifiche dei dirigenti, applicando criteri chiari, formulati in modo neutro e univoco , che hanno stabilito prima del processo di selezione, al fine di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione.

Esempi di tipi di criteri includono esperienza di gestione o supervisione professionale, esperienza internazionale, capacità multidisciplinare, capacità di selezione e comunicazione, capacità di networking e conoscenza di determinate ambizioni come la finanza, la supervisione finanziaria o la gestione delle risorse umane.

In sede di selezione dei candidati ai fini della nomina o elezione alle cariche di amministratore, deve essere data preferenza al candidato che presenti i medesimi requisiti del sesso meno rappresentato, preferenza che non deve costituire preferenza automatica ed incondizionata, e può essere casi eccezionali in coloro che, per ragioni di rango giuridico superiore, come quelle perseguite da altre politiche della diversità, addotte nell'ambito di una valutazione obiettiva, che tenga conto della specifica situazione di un candidato dell'altro sesso, si basi su criteri di non discriminazione, che fanno pendere l'equilibrio a favore del candidato dell'altro genere.

Le società quotate nei cui consigli di amministrazione i membri del sesso meno rappresentato ricoprono almeno il 40% degli incarichi di amministratore non esecutivo, ovvero almeno il 33% del totale degli incarichi di amministratore, a seconda dei casi, non dovrebbero essere tenute a rispettare tali requisiti
Tutto ciò tenendo conto che la Direttiva non interferisce indebitamente nell'attuale gestione delle società quotate, che possono continuare a selezionare liberamente i candidati per la loro formazione o altre considerazioni rilevanti.

Quando il processo di selezione dei candidati per la nomina o l'elezione alla carica di amministratore avviene mediante voto di azionista o dipendente, gli Stati membri impongono alle società quotate di garantire che gli elettori ricevano informazioni adeguate sulle misure previste dalla presente direttiva, comprese le sanzioni in caso di inosservanza dalla società quotata.

In tale stesso contesto, il regolamento obbliga le società quotate ad informare, su richiesta del candidato alla nomina o elezione alla carica di amministratore, sui criteri formativi sui quali si è basata la selezione, sull'obiettiva valutazione comparativa dei candidati Alla luce di tali criteri e, se del caso, sulle specifiche considerazioni che hanno fatto pendere eccezionalmente la bilancia a favore di un candidato che non appartenga al sesso meno rappresentato.

Obbligo di informazione

Gli Stati membri dovrebbero imporre alle società quotate di fornire annualmente informazioni alle autorità competenti in materia di rappresentanza di genere nonché ai consigli di amministrazione, distinguendo tra amministratori esecutivi e non esecutivi e sobrie le misure adottate al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Le società quotate devono rendere pubbliche tali informazioni sul proprio sito in modo adeguato e facilmente accessibile e inserirle nella propria relazione annuale.

Qualora tali obiettivi non siano stati raggiunti, la società quotata deve includere in tali informazioni le ragioni per le quali gli obiettivi non sono stati raggiunti e una descrizione esaustiva delle misure che ha già adottato o intende adottare per raggiungerli.

sanzioni

Il rispetto dei requisiti relativi alla selezione dei candidati ai fini della nomina o dell'elezione a posti di amministratore deve essere garantito attraverso sanzioni effettive, programmate e dissuasive, con gli Stati membri che garantiscano che vi siano adeguate procedure amministrative o giudiziarie a tal fine.

Tali sanzioni possono consistere in sanzioni multiple o nella possibilità che un tribunale annulli o dichiari la nullità di una decisione relativa alla selezione degli amministratori.

Le società quotate possono essere ritenute responsabili solo per atti od omissioni che possono essere loro imputati in conformità al diritto nazionale, pertanto non dovrebbero applicare sanzioni alle società quotate stesse se, in conformità al diritto nazionale, un atto o un'omissione specifica non è imputabile alla società quotata ma ad altre persone fisiche o giuridiche.

sospensione dei requisiti

La norma prevedeva la possibilità per uno Stato membro di sospendere l'applicazione degli adempimenti relativi alla selezione dei candidati ai fini della nomina o dell'elezione agli incarichi di amministratore e, in tal caso, quelli relativi alla determinazione dei singoli oggetti quantitativi, successivamente a dicembre 27, 2022, se ricorrono le condizioni specificatamente stabilite.

Qualora gli Stati membri abbiano adottato misure vincolanti mediante il diritto nazionale, ai fini della valutazione di tali misure nazionali dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, le regole di arrotondamento stabilite dalla direttiva in relazione al numero specifico di governi.

E se tale sospensione viene applicata, devono ritenere che gli obiettivi fissati nella direttiva siano stati raggiunti e, pertanto, gli obiettivi ivi fissati non si sostituiscono alle pertinenti disposizioni nazionali né si aggiungono ad esse.