Imprudenza al volante che la morte o lesioni rilevanti daranno luogo a procedimenti penali · Notizie legali

Le riforme dei reati per imprudenza nella guida dei veicoli apportate dalla LO 1/2015 e dalla LO 2/2019, il cui scopo era quello di dare maggiore tutela alle vittime di reati in materia di incidenti stradali, abbandonate le lacune normative che consentivano la schedatura penale dell'imprudenza dietro la ruota (quelli classificati come minori dal giudice) anche quando il risultato è stato lesioni o morte. Questi dovevano essere ventilati con mezzi civili, il che implicava dover assumere un perito medico pagando quel perito di tasca propria senza aver ricevuto nulla a titolo di risarcimento, e poi articolare una causa civile con un avvocato e un avvocato.

Questa nuova riforma che la LO 11/2022, del 13 settembre, apporta al codice penale stabilisce ope legis che, in ogni caso, qualora il giudice o il tribunale accerti che vi è stata imprudenza alla guida di un autoveicolo o di un ciclomotore nel concorso in un grave reato di codice della strada (ovvero quelle comprese nell'art. 76 del RDLeg. 6/2015, del 30 ottobre, che approva il Codice della Strada) e, come conseguenza di tale infrazione, morte (art 142.2 CP) o lesioni rilevanti (art. 152.2, comma XNUMX cp), la negligenza deve essere qualificata, almeno, come colpa meno grave, ma mai come lieve, in modo da essere oggettivamente considerata reato, per non escludere tali comportamenti dal procedimento penale.

Inoltre, apporta le seguenti modifiche:

1.- La sanzione per imprudenza meno grave è scomposta in una sanzione minore (da 1 a 2 mesi di multa) se ne consegue una lesione di cui all'art. Arte. 149 (perdita o inutilità di un organo o di un membro principale, o di un senso, impotenza, insterilità, una grave deformità, o una grave malattia somatica o psichica) e art. 150 CP (perdita o inutilità di un organo o arto non principale, o deformità).

La conseguenza è che il primo dei casi è processato in un processo per reati minori dove, peraltro, non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato e da un avvocato.

2.- Nei reati meno gravi di imprudenza, diventa obbligatoria la sanzione della privazione del diritto alla guida di autoveicoli e ciclomotori, come in tutti quelli contro la sicurezza stradale.

3. Il codice della strada è modificato (art. 85.1, comma 6 RDLeg. 2015/30, del XNUMX ottobre) per stabilire l'obbligo per le forze dell'ordine di informare sempre il giudice, unitamente alla denuncia, dei fatti derivanti da infrazioni stradali che comportino lesioni o Morte.

4.- Il delitto di cui all'art. 142.2, comma XNUMX cp (causa della morte per meno grave imprudenza commessa con un veicolo) sarà pubblico, cioè non sarà più presentata querela dall'aggravato o dal suo legale rappresentante, cosicché d'ufficio giudice può procedere ad indagare direttamente sui fatti.

5.- La formulazione del reato di abbandono del luogo dell'infortunio di cui all'art. cp 382 bis. Invece di riferirsi alle lesioni di cui all'art. 152,2 cp che, si sa, ho inoltrato agli artt. 147.1, comma 149, 150 e 382 cp, lo stesso art. 152.2 bis cp fa specifico riferimento a questi ultimi tre articoli. La differenza è che tali lesioni non devono più essere causate da colpa meno grave, requisito previsto dall'art. CP XNUMX, al quale non vi è alcun rinvio.