La RFEF pagherà più di un milione di euro per l'abuso del possesso di domini nell'aggiudicazione del VAR Legal News

Isabel Desviat.- Con una sentenza emessa il 16 febbraio, la Corte Mercantile 3 di Madrid ha accolto la causa intentata da Mediapro contro la Federcalcio spagnola (RFEF). La sua pretesa, quella di annullare il concorso, in quanto Mediapro ritiene che il bando di nuova gara da parte della RFEF nel 2019, quando era già stata aggiudicata la prestazione del servizio il 1° marzo 2018 per un periodo di quattro anni, essere un fatto costitutivo di abuso di posizione dominante di cui all'art. 2 della Legge per la Difesa della Concorrenza.

Il tribunale, esaminata la normativa applicabile, raccoglie i fatti provati attraverso la documentazione fornita, concludendo che la fase di attuazione del VAR si è conclusa con un accordo tra le parti in modo che la sua validità sarebbe fino al 30 giugno 2019, e potrebbe solo concludersi in caso di reciproco accordo tra le parti. Questo accordo non ha avuto luogo, ma la RFEF di fatto ha risolto tale accordo al momento dell'indizione della gara.

Tale azione ha arrecato un danno oggettivo a MEDIAPRO, che era stata designata fornitore di tecnologia del VAR fino alla data indicata. Tale azione è stata inoltre integrata da altre che hanno comportato l'esclusione dell'ente dal mercato, in particolare per quanto concerne le condizioni di gara, ed in particolare i criteri di aggiudicazione basati sull'esperienza nel settore.

Criteri di aggiudicazione sproporzionati

La sentenza fa un confronto con le basi di gara per la gestione del VAR nei campionati di calcio francese, inglese e tedesco. Conclude l'esistenza di una sproporzione tra i due criteri di cui tener conto per l'aggiudicazione in questo caso, che ha dato molto più valore nelle sue basi all'esperienza, e poteva essere compensata solo facendo un'offerta economica ben al di sotto del prezzo di mercato .

Posto che si saprà che l'esperienza della compagnia Hawk-Eye, per il numero di linee in cui ha fornito il servizio VAR, è stata molto superiore a quella di MEDIAPRO, si conclude che il comma 7 delle basi è preordinato a selezionare l'azienda vincitrice, oppure, per eliminare l'azienda Mediapro dal premio (dovrebbe aver fatto un'offerta economica di quasi 6 milioni in meno di quella fatta da Occhio di Falco e quasi cinque milioni in meno di quella fatta dalla stessa).

Il giudice non annulla il concorso

Sebbene Mediapro avesse interessato nella sua richiesta la dichiarazione di nullità del concorso per la prestazione del servizio VAR, il tribunale nega tale possibilità. E questo perché la sanzione di nullità non è contenuta negli articoli 2 della Legge per la tutela della concorrenza e 102 TFUE, entrambi relativi all'abuso di posizione dominante. Chiarisce che non si tratta di atti illeciti in sé, ma atti che, tenuto conto delle circostanze concorrenti, costituiscono abuso.

compensazione

Ciò che il tribunale stima è la richiesta di risarcimento dei danni causati a Mediapro dalle azioni della RFEF. Detto indennizzo è prodotto per il danno consequenziale e per il mancato guadagno, oltre al pagamento degli interessi. Stimare la pretesa risarcitoria di euro 1.249.897 a titolo di corrispettivo per il riutilizzo di parte del materiale (70%) dell'attore che è stato utilizzato nella prestazione del servizio, aggiornando il calcolo del mancato guadagno.

Nonostante la stima della domanda, non ordina le spese, e ciascuna parte deve sostenere le proprie spese, e questo per aver sollevato seri dubbi di diritto in merito alla determinazione del mercato di riferimento. Inoltre, la sentenza non è definitiva, in quanto è possibile dedurre un ricorso dinanzi al Tribunale Provinciale di Madrid.