DECRETO LEGGE 3/2022, del 29 marzo, sull'accesso ai dati del




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Norma afectada por31/3/2022LE0000724597_20220411Vai a NormaR Parlamento della Catalogna 313/XIV 6 Abbr. 2022 CA Catalogna (convalida del DL 3/2022, accesso ai dati degli enti locali e del Dipartimento dell'Istruzione per l'applicazione di misure rivolte a studenti con bisogni educativi specifici) Nascondi / Mostra commenti

Cfr. Res 313/XIV del Parlamento della Catalogna, sulla convalida del DL 3/2022, sull'accesso ai dati degli enti locali e del Dipartimento dell'Istruzione per l'applicazione di misure volte alla rilevazione e alla distribuzione equilibrata degli studenti con percorsi didattici specifici bisogni (DOGC 11 aprile).

LE0000723569_20220331Vai a NormaCfr. Res 313/XIV del Parlamento della Catalogna, sulla convalida del DL 3/2022, sull'accesso ai dati degli enti locali e del Dipartimento dell'Istruzione per l'applicazione di misure volte alla rilevazione e alla distribuzione equilibrata degli studenti con percorsi didattici specifici bisogni (DOGC 11 aprile) LE0000724597_20220411Vai a Norma

Presidente del governo della Catalogna

L'articolo 67.6.a) dello Statuto di Autonomia della Catalogna stabilisce che i decreti leggi siano promulgati, a nome del re, dal presidente della Generalitat.

Di conseguenza, promulgo quanto segue

DECRETO LEGGE

Esibizione di motivazioni

Il titolo II della legge organica 2/2006, del 3 maggio, sull'educazione, regola l'equità nell'educazione. L'articolo 81 stabilisce che spetta alle amministrazioni educative assicurare un'azione preventiva e compensativa e garantire le condizioni più favorevoli per la scolarizzazione di tutti i bambini, le cui condizioni personali o sociali presuppongono un'iniziale disuguaglianza nell'accesso alle diverse fasi dell'istruzione. Occorre garantire che non vi siano discriminazioni o segregazioni e che vi sia un'effettiva uguaglianza nell'accesso e nella permanenza nel sistema educativo. Per raggiungere questo obiettivo, le amministrazioni educative devono adottare le misure necessarie per agire preventivamente con lo studente in una situazione di vulnerabilità socio-educativa al fine di favorirne il successo scolastico.

La Legge Organica stabilisce inoltre che le amministrazioni garantiscano un'adeguata ed equilibrata scolarizzazione dello studente con la specifica esigenza di sostegno educativo e dispongano delle misure necessarie per evitare la segregazione dello studente per motivi socioeconomici e di altro genere.

Dal canto suo, la legge 12/2009, del 10 luglio, sull'istruzione, stabilisce all'articolo 2 i principi guida del sistema educativo. Tra i principi generali dell'inclusione scolastica e della coesione sociale, e tra i principi organizzativi del sistema educativo stabile, la cooperazione, la cooperazione e la corresponsabilità con i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni.

Per ottemperare alle disposizioni dei regolamenti statali e dei regolamenti della Catalogna, Decreto 11/2021, del 16 febbraio, sulla programmazione dell'offerta educativa e la procedura di ammissione nei centri del Servizio educativo della Catalogna, incorporato, nel capitolo 2, la creazione degli organi di partecipazione tra la comunità educativa, l'Amministrazione locale e l'Assessorato all'Istruzione nella programmazione dell'offerta formativa e nel processo di ammissione, con particolare rilevanza per gli organi di pianificazione territoriale, i comitati partecipativi e le unità di rilevazione. Parimenti, nella lotta alla segregazione scolastica e per l'equità, giocano un ruolo fondamentale le commissioni di garanzia dell'ammissione e gli uffici comunali di iscrizione scolastica.

Il capo 6 del decreto 11/2021, del 16 febbraio, è dedicato all'equità scolastica e all'equilibrata scolarizzazione dello studente negli insegnamenti del secondo ciclo dell'istruzione infantile, primaria e secondaria.

Nella lotta alla segregazione, l'articolo 53 del Decreto 11/2021, del 16 febbraio, stabilisce che corrisponde al Dipartimento:

  • a) Valutare annualmente i livelli di segregazione educativa esistenti a livello locale e, in caso affermativo, la questione bassa di dove si trovi la perdita di studenti in determinati centri, nel quadro dei comitati di programmazione educativa locale, con l'obiettivo di sviluppare e applicare le misure di gestione del processo di ammissione o di miglioramento delle condizioni di scolarizzazione che procedono.
  • b) Valutare la procedura di ammissione alla luce degli indicatori relativi all'impatto sulla riduzione della segregazione scolastica.
  • c) Riconoscere una sobria informazione sulle caratteristiche sociali degli studenti, necessaria al fine di identificare gli studenti socialmente vulnerabili per la lotta alla segregazione educativa e per favorire le pari opportunità.

La lotta alla segregazione scolastica è necessaria e un obbligo di passo perché presuppone una vulnerabilità del diritto all'istruzione con pari opportunità, tutelato dalla Convenzione sui diritti del bambino delle Nazioni Unite. Questa lotta alla segregazione scolastica consiste nel garantire che le scuole della stessa area abbiano una composizione sociale simile tra loro ed equivalente al territorio in cui sono ubicate. La scuola deve riflettere il mix sociale (interclasse, interculturale, ecc.) che si verifica nel territorio.

Spetta agli organi di pianificazione territoriale adottare le misure specifiche per promuovere l'equità scolastica e la coesione sociale che sono state stabilite con il decreto 11/2021, del 16 febbraio, come mezzo per ridurre la segregazione scolastica nel comune. È per questo motivo che l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, attraverso gli organi di pianificazione territoriale, le commissioni di garanzia di ammissione e le unità di rilevazione, deve comunque poter avere accesso ai dati degli enti locali delle famiglie con figli in età scolare e in una situazione di vulnerabilità, che consente di raggiungere l'obiettivo contro la segregazione scolastica specificato nella parte espositiva del presente decreto legge attraverso l'individuazione di specifici bisogni educativi derivanti da situazioni socioeconomiche e socioculturali.

Lo scambio bidirezionale di informazioni tra Amministrazioni con competenze educative migliora e velocizza i processi di esecuzione delle competenze che consentono loro un migliore sviluppo personale in condizioni di equità e inclusione. I poteri delle iscrizioni locali che i regolamenti conferiscono giustificano la necessità che il Dipartimento dell'Educazione incorpori i dati necessari dall'Anagrafe degli studenti della Catalogna, per l'esercizio dei poteri in termini di pianificazione e prevenzione della segregazione scolastica.

La segregazione scolastica è una realtà ineludibile che diventa un chiaro fattore di disuguaglianza per i minori più vulnerabili che l'Amministrazione Educativa ha la necessità di contrastare a tutti i livelli. L'applicazione del Decreto 11/2021, del 16 febbraio, nel contesto della situazione di emergenza causata dall'epidemia di COVID-19 e dall'aumento del tasso di rischio povertà o esclusione sociale, ha mostrato la straordinaria necessità di combattere la scuola la segregazione il prima possibile, prima che il corpo studentesco si trovi in ​​una situazione di disagio educativo e al momento dell'ingresso nel sistema educativo di ciascun gruppo di minori.

Parimenti, solo un regolamento urgente consente di ridurre la segregazione scolastica e la promozione dell'equità e della coesione sociale scolastica nel prossimo anno accademico 2022-2023 attraverso la proposta di collaborazione, poiché qualsiasi altra procedura comporterà un ritardo nella sua applicazione tra l'uno e l'altro due anni scolastici. Gli strumenti legislativi di trattamento urgente o rapido esistenti, quali il trattamento urgente o il trattamento a lettura unica, non consentono di approvare con immediata necessità le misure previste dal presente decreto. L'unico strumento normativo che consente l'approvazione con la velocità richiesta è il decreto legge.

Pertanto, avvalendosi dell'autorizzazione concessa dall'articolo 64 dello Statuto di Autonomia della Catalogna, ai sensi dell'articolo 38 della Legge 13/2008, del 5 novembre, della Presidenza della Generalitat e del Governo;

Su proposta del Ministro dell'Istruzione e previa deliberazione del Governo,

Decreto:

Articolo 1 Oggetto

Lo scambio di dati tra il Dipartimento dell'Istruzione e gli enti locali è abilitato, attraverso gli enti di partecipazione alla programmazione dell'offerta formativa e al processo di ammissione, come le unità di rilevazione.

Articolo 2 Dati degli enti locali

Il Dipartimento dell'Educazione è abilitato, attraverso gli organismi di partecipazione alla programmazione dell'offerta formativa e al processo di ammissione, come le unità di rilevamento, di accedere ai dati degli enti locali della Catalogna delle famiglie con bambini in Età della scuola dell'obbligo , dati necessari per guidare l'individuazione di studenti con bisogni educativi specifici derivati ​​da situazioni socioeconomiche e socioculturali. Tali dati, che si ottengono senza il consenso degli interessati, sono quelli di natura identificativa, quelli di contatto e quelli relativi agli indicatori di vulnerabilità di seguito elencati:

  • – Famiglie con figli in età scolare frequentati dai servizi sociali negli ultimi 24 mesi.
  • – Famiglie con figli in età scolare che ricevono assistenza sociale in cui la soglia di reddito per la quale viene applicato lo sconto è inferiore all'indicatore di reddito di sufficienza per la Catalogna (IRSC).
  • – Famiglie con figli in età scolare in situazione di esclusione residenziale assistiti dai servizi sociali.
  • – Famiglie con figli in età scolare che beneficiano di aiuti per l'affitto di alloggi.
  • – Famiglie con figli in età scolare di nazionalità straniera in situazione di soggiorno non regolare (senza permesso di soggiorno).

Articolo 3 Dati del Dipartimento della Pubblica Istruzione

Il Dipartimento della Pubblica Istruzione è abilitato, attraverso gli organi di partecipazione alla programmazione dell'offerta formativa e al processo di ammissione, quali le unità di rilevazione, a trasmettere i dati agli enti locali per l'esercizio dei poteri in materia di pianificazione e prevenzione della scuola segregazione. I dati verranno forniti attraverso specifiche estrazioni dai sistemi informativi:

  • – Dati sulle caratteristiche personali:
    • Sesso.
    • Anno di nascita.
    • Nazionalità.
    • Senza nascita.
  • – Date di residenza:
    • Tipo di strada pubblica.
    • Numero della strada pubblica.
    • Numero della strada pubblica.
    • Comune di residenza.
    • Codice Postale.
  • – Dati educativi:
    • Codice del centro educativo.
    • Codice insegnamento iscritto.
    • Livello di istruzione iscritto.
    • Esistenza di bisogni educativi specifici di supporto (sì/no).

Tipologia di bisogni specifici di sostegno educativo legati a situazioni familiari, sociali, culturali o economiche o di disagio sociale.

Articolo 4 Riservatezza e sicurezza dei dati

1. I soggetti preposti alle comunicazioni devono applicare tecniche, misure e organizzazioni adeguate alla natura sensibile delle informazioni, per garantire e verificare periodicamente la riservatezza, l'integrità, la tracciabilità, la disponibilità e l'autenticità delle informazioni, nonché l'esercizio dei diritti e l'obbligo di informare gli interessati.

2. I sistemi informativi che contengono i dati degli studenti e dei loro familiari devono applicare meccanismi di controllo degli accessi per profilo utente che mantengano la tracciabilità di tali interrogazioni.

3. Ai dati di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto legge possono avere accesso solo soggetti espressamente autorizzati in ragione delle funzioni loro attribuite e tenuti al dovere di riservatezza.

Disposizione finale

Il presente Decreto Legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Generalitat de Catalunya.

Pertanto, ordino che tutti i cittadini cui si applica il presente decreto legge collaborino al suo rispetto, e che lo facciano rispettare i tribunali e le autorità competenti.