La legittimazione nei processi giudiziari delle società di elaborazione · Notizie legali

L'articolo 3 della legge 3/2009, del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società mercantili, stabilisce che in virtù della trasformazione una società adotta un tipo diverso, conservando la sua personalità giuridica. In altre parole, non vi è mutamento della sua personalità, che incida sulla sua legittimazione attiva o passiva all'interno del procedimento giudiziario, e che la società abbia adottato un diverso tipo sociale, conservando la sua personalità.

In accordo con quanto sopra, quando tale trasformazione interviene prima del processo, non crea alcun problema in quanto, in questo caso, la legittimazione attiva sarà la stessa, cioè la società trasformata sarà quella che avvia il processo, e se è la legittimazione passiva, essa è responsabile e la pretesa deve essere rivolta contro di essa (società trasformata), fermo restando quanto verrà espresso in seguito, poiché può verificarsi un ampliamento di responsabilità.

Pertanto, quando la trasformazione avviene in pendenza del dibattimento di un procedimento giudiziario, la successione processuale non interviene o non deve interessare, poiché non implica alcuna successione, ma un mero cambiamento di nome e/o formazione di uno dei partiti (società trasformata). In altre parole, tale modifica non è soggetta all'approvazione del tribunale, ma è comunque effettuata una volta interessata da una delle parti, purché tale trasformazione sia accreditata, o mediante il contributo del corrispondente atto registrato nel registro. , certificato di registrazione, ecc.

Esempio di sentenza precedente del Contenzioso - Camera Amministrativa del TSJ delle Isole Baleari, del 27/1/2016. gli atti, per la trasformazione di società per azioni in società per azioni, ed anche un vizio della rappresentanza per non aver ottenuto nuovi poteri.

Pertanto, la Camera, richiamando l'art. 3 della Legge 3/2009, precisa che in virtù della trasformazione la società ha adottato una forma diversa, conservando la propria personalità giuridica, pertanto non si era verificata l'estinzione della persona giuridica e la nascita di una nuova persona giuridica, ciò che costituisce una vera e propria successione processuale, ma il mantenimento della precedente persona giuridica sotto una diversa forma societaria a causa di un cambiamento di forma giuridica, che non ha influito sull'identità della società trasformata, che conserva la sua personalità e si mantiene con la nuova formula (STS n. 914/1999, del 4 novembre, STS del 30/1/1987, SAP di Valencia n.

La Camera ha stabilito che, in virtù della trasformazione, la società ha adottato un diverso tipo ma ha conservato la sua personalità giuridica, che nessuno si estingue in nessun momento.

Così, STS n. 914/1999 stabilisce che detta trasformazione, a parità di personalità, continua ad assumere gli stessi diritti ed obblighi, sicché con detta trasformazione non vi è trasferimento di uso e godimento o trasferimento patrimoniale, ma, al contrario, si tratta di una "Continuità di la personalità” della vecchia società.

Pertanto, il STS del 30 ribadirà che la trasformazione non produce lo scioglimento della società trasformata, la cui personalità giuridica rimane la stessa. E la sentenza dell'AP di Valencia ribadirà la dottrina esposta, già con menzione del suddetto precetto (art 1), ribadendo che i diritti e gli obblighi della società trasformata non sono modificati. In quella stessa risoluzione dell'AP di Guipúzcoa ribadirà quanto precedentemente affermato.

La società trasformata continua ad assumere gli stessi diritti e doveri

Così, l'Ordinanza della Quarta Sezione, del T.S., del 19/4/2016 stabilisce (in relazione ad un caso di successione aziendale): a maggior ragione la soluzione deve essere sostenuta in tutti i fenomeni di trasformazione (artt. da 3 a 21 del LME), è possibile che in essi la società abbia adottato un diverso tipo sociale, conservando in ogni caso la propria personalità giuridica, sicché non è nemmeno possibile che abbia prodotto surrogazione della società, ma che tale trasformazione raggiunga solo un "novazione formale" della società, che diventa irrilevante ai fini di cui si tratta.

Pertanto, in un processo giudiziario in corso, la trasformazione di una società di cui essa fa parte, non ne altera la legittimità attiva o passiva, né ne viene pregiudicato alcun diritto od obbligo, ma come è stato anticipato, basterebbe informare il tribunale di detta circostanza in modo che il processo di detta trasformazione sia verbalizzato.

In un processo giudiziario in corso, la trasformazione di una società di cui fa parte, non ne altera la legittimità attiva o passiva

Ai sensi dell'art. 21 della predetta legge, ed in ordine alla responsabilità dei soci; I soci che, in forza della trasformazione, assumono la responsabilità personale ed illimitata dei debiti sociali, risponderanno con le stesse modalità dei debiti anteriori alla trasformazione. Si precisa che, tra l'altro, la legittimazione passiva può essere estesa quando la società adotti una società a responsabilità illimitata, e quindi i soci risponderanno con i propri beni personali dei debiti anteriori alla trasformazione e in ogni caso della post-trasformazione, sta a decidere, si potrebbe realizzare il presupposto che, come conseguenza della trasformazione, la responsabilità aumenterà. Al contrario, a meno che i creditori sociali non abbiano espressamente acconsentito alla trasformazione, permane la responsabilità dei soci che risponderebbero personalmente per quelli della società trasformata, per i debiti sociali contratti anteriormente alla trasformazione della società, sebbene tale responsabilità prescriverà cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Registro Mercantile.

I soci risponderanno allo stesso modo dei debiti anteriori alla trasformazione; la legittimazione passiva può essere ampliata quando la società adotta una forma societaria in cui la responsabilità non è limitata. I soci possono iniziare a rispondere con i propri beni personali per i debiti anteriori alla trasformazione

Cosa succederà nei casi in cui la trasformazione è avvenuta dopo il deposito della domanda e prima della risposta? Che fermo restando che sia diretta nei confronti della società trasformata, si pone la possibilità che tale responsabilità sia stata ampliata e che i soci che hanno assunto tale responsabilità in virtù della trasformazione, cioè, sarebbe possibile ampliare il querelato nei confronti i soci (401.2 cpc) o, decorso tale termine, intentare una nuova causa contro i soci ed interessare il cumulo dei processi, cosa difficile date le limitazioni imposte dall'art. 78.2 e 3 del codice di procedura civile, è necessario impedire tale possibilità quando non è giustificato che, con la prima richiesta, non possa promuovere un processo che includa sostanzialmente le stesse domande e questioni, anche se ci sono una diversità di questioni . Fermo restando che esistono decisioni giudiziarie che rendono più flessibile l'interpretazione della limitazione dei cumuli, ad esempio, il caso sollevato da SAP Coruña, 329/2008, del 15/9/2008, in cui fa riferimento a un errore o dimenticanza dell'esistenza di un sequel all'epoca in cui il primo convenuto ha depositato, affermando che non vi era prova di malafede da parte dell'attore, e ha sentito che avrebbe dovuto consentire il cumulo, tra l'altro, in attenzione agli aspetti processuali economia.