Delibera del 24 aprile 2023, della Direzione Generale del




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sommario

Ai sensi dell'articolo 41.1 della legge 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico, per azione amministrativa automatizzata si intende qualsiasi atto o azione compiuta interamente per via elettronica da una pubblica amministrazione nell'ambito di una procedura amministrativa procedura e in cui non sia direttamente intervenuto un pubblico dipendente. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, in caso di atto amministrativo automatizzato, devono essere preventivamente individuati l'organo o gli organi competenti, a seconda dei casi, per la definizione del capitolato d'oneri, la programmazione, la manutenzione, la vigilanza e il controllo della qualità e, se del caso, verifica dell'informazione e del suo codice del sistema di origine, nonché indicazione dell'organismo che dovrebbe essere considerato responsabile ai fini dell'impugnazione.

In conformità con le disposizioni del citato articolo 41.1 della legge 40/2015, del 1 ottobre, articolo 130 del testo unico della legge generale sulla previdenza sociale, approvato con regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre, relativo a l'iter elettrico delle procedure in materia previdenziale, contemplava la possibilità di adottare e notificare deliberazioni d'ufficio nelle procedure di affiliazione, contribuzione e riscossione previdenziale, la cui gestione spetta all'Economo Generale della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 1314/1984, del 20 giugno, che regola la struttura ei poteri di detto servizio comune di previdenza sociale.

Per questo, il citato articolo 130 prevede che la procedura o le procedure in questione e l'organo o gli organi competenti per la definizione delle specifiche debbano essere preventivamente stabiliti, con delibera del capo della Direzione generale dell'Erario generale della Previdenza sociale. programmazione, manutenzione, supervisione e controllo di qualità e, se del caso, auditing del sistema informativo e del suo codice sorgente, come indicato dall'organismo che dovrebbe essere considerato responsabile ai fini dell'impugnazione.

A sua volta, l'articolo 13.2 del Regolamento per l'azione e il funzionamento del settore pubblico per via elettronica, approvato con regio decreto 203/2021, del 30 marzo, precisa che, a livello statale, la delibera con cui un atto amministrativamente automatizzato , dovrà essere pubblicato nella sede elettronica o sede elettronica collegata ed esprimere i ricorsi che procedono avverso l'azione, l'organo amministrativo o giudiziario, a seconda dei casi, davanti al quale si sono costituiti ed il termine per la loro proposizione, fermo restando che gli Interessati possano esercitare quanto ritengono opportuno.

Da parte sua, l'articolo 42.a) della Legge 40/2015, del 1° ottobre, consente a ciascuna Pubblica Amministrazione di utilizzare, quale sistema di firma elettronica per il proprio atto amministrativo automatizzato, un timbro elettronico della Pubblica Amministrazione, ente, ente pubblico o pubblico persona giuridica, sulla base di un certificato elettronico riconosciuto o qualificato che soddisfa i requisiti della legislazione sulla firma elettronica.

La Delibera 29 dicembre 2010, dell'allora Sottosegretario di Stato alla Previdenza Sociale, sulla creazione e gestione dei bolli elettronici per atti amministrativi automatizzati in materia di Previdenza Sociale, abilitava nella sua seconda sezione i titolari di indirizzi generali, enti gestori e servizi previdenziali comuni per la creazione di appositi bolli per atti amministrativi automatizzati con delibera dell'organo di volta in volta competente.

In esercizio di tale autorizzazione, questa Direzione Generale ha emesso la Delibera del 19 marzo 2014, per la quale è apposto il timbro elettronico dell'Economo Generale della Previdenza Sociale. Ai sensi della sua seconda sezione, il suddetto sigillo elettronico è creato per l'identificazione e l'autenticazione dell'esercizio della competenza nel suo atto amministrativo automatizzato.

L'articolo 1 del Regio Decreto 1314/1984, del 20 giugno, che regola la struttura e i poteri dell'Erario Generale della Previdenza Sociale, ne stabilisce i poteri, tra i quali la gestione e il controllo del contributo e la riscossione delle quote e delle altre risorse finanziarie di il sistema di previdenza sociale.

Parimenti, l'articolo 2 del Regolamento Generale della Riscossione della Previdenza Sociale, approvato con Regio Decreto 1415/2004, dell'11 giugno, attribuisce all'Economo Generale della Previdenza Sociale la competenza esclusiva di gestire la riscossione delle risorse del Sistema della Previdenza Sociale.

L'emissione di crediti e di provvedimenti esecutivi per contributi previdenziali o per risorse diverse dalle quote, costituisce atto amministrativo svolto nell'ambito della gestione della riscossione delle risorse del Sistema previdenziale, da parte, per tale motivo, corrisponde all'Economo Generale della Previdenza Sociale, la sua generazione secondo le informazioni che apparivano anche nelle banche dati.

Tenuto conto che l'Economo Generale della Previdenza Sociale è l'organo competente per la generazione dei crediti e per i provvedimenti di aggiudicazione di cui al secondo comma dell'articolo 130 del testo unico della Legge Generale della Previdenza Sociale, che attribuisce al Direttore Generale dell'Economo Generale della Previdenza Sociale per determinare le procedure amministrative automatizzate in materia di affiliazione, contribuzione e raccomandazione,

Questa Direzione Generale delibera:

Primo. Azioni amministrative automatizzate e sistema di firma elettronica applicabile.

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 130 del testo unico della legge generale sulla previdenza sociale, approvato con regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre, nell'ambito dei poteri in materia di gestione delle entrate che corrispondono alla Tesoreria generale della Previdenza Sociale, si determinano come atti amministrativi automatizzati:

2. Nella trasmissione automatizzata delle delibere di cui al comma 1, è adibito a impianto elettrico aziendale per il personale elettrico dell'Economo Generale della Previdenza Sociale.

Secondo. organo competente ai fini delle contestazioni.

1. Gli atti amministrativi automatizzati di cui alla presente delibera sono adottati dall'amministrazione previdenziale della Direzione provinciale dell'Economo generale della Previdenza sociale corrispondente al domicilio del soggetto tenuto al pagamento, stabilito dall'articolo 16 del Regolamento generale Raccomandazione sulla sicurezza sociale, approvata con regio decreto 1415/2004, dell'11 giugno.

2. Nei predetti crediti e nei provvedimenti esecutivi adottati d'ufficio, che non pongono fine al procedimento amministrativo, si precisa che contro di essi può essere proposto ricorso, entro il termine di un mese, dinanzi all'unità dei ricorsi. la Direzione Provinciale dell'Economo Generale della Previdenza Sociale che corrisponde secondo quanto previsto dal comma precedente.

Se riguarda gli atti e le azioni oggetto di automatizzazione, vi sarebbe stata un'estensione di competenza ad una determinata Direzione provinciale dell'Economo generale della Previdenza sociale, ai sensi della trentatreesima disposizione aggiuntiva del testo unico della Legge Generale della Previdenza Sociale, in tali casi, la decisione del ricorso spetta al capo di detta Direzione Provinciale.

Terzo. Enti o unità competenti in relazione alla definizione delle specifiche, alla progettazione informatica, alla programmazione, alla manutenzione, alla supervisione e al controllo di qualità e auditing del sistema informativo e del suo codice sorgente.

1. L'organo competente per la definizione delle specifiche sarà la Sotto-Direzione Generale Affiliazione, Quotazione e Riscossione nel Periodo Volontario.

2. L'ente competente per la progettazione informatica, la programmazione, la manutenzione, la supervisione e il controllo di qualità e revisione del sistema informativo e del suo codice sorgente è la Direzione Informatica della Previdenza Sociale.

Camera. Data di pubblicazione e decorrenza.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato e nella sede telematica della Previdenza Sociale e avrà efficacia in relazione alle pretese debitorie e ai provvedimenti d'urgenza emessi a partire dal 1° luglio 2023.